Art. 7 Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo 1. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione sull'attivita' dei conducenti da parte delle imprese di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, ed in particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, le imprese stesse forniscono ai conducenti di cui all'art. 1 un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del regolamento (CE) n. 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo. 2. Il documento di cui al precedente comma ha validita', soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato, per un anno dalla data della firma del conducente. 3. Ai fini della dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attivita' dei conducenti di cui all'art. 1. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.