Art. 7 
 
 
        Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo 
 
  1. Ai fini della dimostrazione  dell'assolvimento  degli  oneri  di
istruzione sull'attivita' dei conducenti da parte  delle  imprese  di
cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi  1  e  3,  ed  in
particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento  (CE)
n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, le imprese  stesse  forniscono  ai
conducenti di cui all'art.  1  un  documento  redatto  per  iscritto,
controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le
norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire
il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di  guida  di
cui  al  capo  II  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e  al   buon
funzionamento del tachigrafo. 
  2. Il documento di cui al precedente comma ha  validita',  soltanto
per l'impresa che lo ha rilasciato, per  un  anno  dalla  data  della
firma del conducente. 
  3. Ai fini della dimostrazione  dell'assolvimento  degli  oneri  di
controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e
3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni  novanta
giorni, sull'attivita' dei conducenti di cui all'art.  1.  Dell'esito
di  tali  controlli  deve  essere  redatto  un   resoconto   scritto,
controfirmato dal conducente, che deve essere  conservato  presso  la
sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.