(Allegato)
                                                             Allegato 
 
         Proposta di modifica del disciplinare di produzione 
      dei vini a denominazione di origine controllata «Sicilia» 
 
    All'art. 4, comma  5,  nella  tabella  relativa  alla  produzione
massima di uva per ettaro, per le tipologie «Grillo», anche  riserva,
e «Grillo» spumante, il quantitativo di «13» tonnellate e' sostituito
con «14»; 
      per le tipologie «Nero d'Avola», anche  riserva,  Nero  d'Avola
rosato e «Nero d'Avola» spumante, il quantitativo di «12»  tonnellate
e' sostituito con «14»; 
      di seguito alla  suddetta  tabella,  e'  inserito  il  seguente
paragrafo: 
        «per  la  produzione  massima   ad   ettaro   e   il   titolo
alcolometrico volumico  naturale  minimo  delle  uve  destinate  alla
produzione dei vini delle tipologie "bianco", "rosso",  "spumante"  e
"rosato" si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna  varieta'
che le compongono.» 
    All'art. 5 comma 7, nella  tabella  relativa  alla  resa  massima
dell'uva in vino, per le tipologie «Grillo», anche riserva e «Grillo»
spumante, il quantitativo di «91» hl e' sostituito con «98»; 
      per le tipologie «Nero d'Avola», anche  riserva,  Nero  d'Avola
rosato e «Nero d'Avola» spumante,  il  quantitativo  di  «84»  hl  e'
sostituito con «98»; 
    All'art. 6, nella descrizione delle  caratteristiche  al  consumo
relative al sapore per le seguenti tipologie: 
      «Bianco e  Bianco  Riserva,  Rosso  e  Rosso  riserva,  Rosato,
Inzolia e Inzolia riserva, Grillo  e  Grillo  riserva,  Chardonnay  e
Chardonnay riserva,  Catarratto  e  Catarratto  riserva,  Carricante,
Grecanico e Grecanico riserva, Fiano  e  Fiano  riserva,  Damaschino,
Viognier e Viognier riserva, Muller Thurgau,  Sauvignon  e  Sauvignon
riserva, Pinot Grigio, Zibibbo, Nero d'Avola, Nero d'Avola riserva  e
Nero d'Avola rosato, Perricone e Perricone rosato, Nerello Cappuccio,
Frappato e Frappato rosato, Nerello  Mascalese  e  Nerello  Mascalese
rosato, Cabernet  Franc  e  Cabernet  Franc  rosato,  Merlot,  Merlot
riserva e  Merlot  rosato,  Cabernet  Sauvignon,  Cabernet  Sauvignon
riserva e Cabernet Sauvignon rosato, Syrah,  Syrah  riserva  e  Syrah
rosato, Pinot Nero, Pinot Nero riserva e Pinot Nero  rosato,  Nocera,
Mondeuse, Carignano, Alicante, Petit Verdot e Petit  Verdot  riserva,
Sangiovese e Sangiovese rosato»; 
      il termine «secco» e' sostituito con  la  dicitura  «dal  secco
all'abboccato». 
    All'art. 6 e' depennato il seguente comma 4: 
      «e'  in  facolta'  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali modificare i  limiti  dell'acidita'  totale  e
dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.»