Art. 2 
 
  1. Fatti salvi i divieti e le  limitazioni  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, a scopo cautelativo e'  fatto
divieto  ai  medici  di  prescrivere  e  ai  farmacisti  di  eseguire
preparazioni magistrali contenenti principi attivi  finora  noti  per
essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per
i  quali  non  esistono  studi  e  lavori  apparsi  su  pubblicazioni
scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la
sicurezza in associazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 22 dicembre 2016 
 
                                                Il Ministro: Lorenzin