Art. 10 
 
                  Durata e cessazione dell'accordo 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art.  6,
commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di  quattro  anni  a  partire
dalla data del presente  decreto.  L'Amministrazione  si  riserva  di
valutare se confermare o meno  la  delega  al  Bureau  Veritas  delle
attivita' autorizzate di cui  all'art.  2,  comma  1,  in  base  alle
esigenze della propria flotta. 
  2. Ai fini  del  rinnovo  dell'autorizzazione  il  Bureau  Veritas,
almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione  in  vigore,
presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalita' previste
dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012  citata  in  premessa  relativa
alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.