Art. 6 
 
                      Monitoraggio e controlli 
 
  1. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne verifica, almeno ogni  due  anni,  che  le  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2,  comma  1,  siano  svolte  dal  Bureau
Veritas con propria soddisfazione, anche sulla base  di  ispezioni  a
campione  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle   convenzioni
internazionali per il quale l'organismo svolge le suddette attivita'. 
  2. Tali verifiche sono effettuate direttamente da funzionari  della
Direzione generale per la  vigilanza  sulle  autorita'  portuali,  le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua
interne incaricati a svolgere le funzioni di auditor. 
  3. La frequenza delle verifiche e' determinata,  tra  l'altro,  dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
  4. L'Amministrazione si riserva la facolta' di  procedere  in  ogni
tempo  alle  verifiche  supplementari  infrabiennali   che   riterra'
opportune, dando al Bureau Veritas un  preavviso  scritto  di  almeno
trenta  giorni,  anche  disponendo  ispezioni   particolareggiate   a
campione delle navi per le quali l'organismo e' autorizzato  svolgere
le attivita' di cui all'art. 2, comma 1. 
  5. A conclusione della verifica il team di auditor della  Direzione
redige un rapporto sulle verifiche compiute nel quale sono  riportate
le  non  conformita',  le  osservazioni  ed   i   commenti   relativi
all'attivita' di verifica svolta; tale rapporto sara'  comunicato  al
Bureau Veritas che fara' conoscere le sue osservazioni alla Direzione
generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua  interne,  entro
sessanta giorni dal ricevimento del rapporto, con l'indicazione delle
azioni  preventive  e  correttive.  Tale   comunicazione   da   parte
dell'organismo sara' oggetto di valutazione da parte della  Direzione
generale ai fini dell'accettazione formale delle azioni correttive  e
preventive intraprese dall'organismo. 
  6. In ogni caso gli  ispettori  della  Direzione  generale  per  la
vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il
trasporto marittimo  e  per  vie  d'acqua  interne  incaricati  delle
verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
  7. Nel corso delle  verifiche,  il  Bureau  Veritas  si  impegna  a
sottoporre  agli  ispettori  dell'amministrazione  incaricati   delle
verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme,  circolari
interne e linee guida e  ogni  altra  informazione  e  documentazione
idonea a dimostrare che le attivita' autorizzate di cui  all'art.  2,
comma  1,  sono  svolte  dall'organismo  stesso  conformemente   alla
normativa in vigore. 
  8. In caso di mancato  o  inadeguato  svolgimento  delle  attivita'
autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, la Direzione generale per  la
vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed  il
trasporto marittimo e per  vie  d'acqua  interne  puo'  disporre,  in
relazione alla gravita' delle non conformita' riscontrate  nel  corso
delle verifiche, la sospensione dell'autorizzazione o la revoca della
stessa. 
  9. Il  Bureau  Veritas  e'  consapevole  dell'importanza  rivestita
dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui all'art. 5,  al
fine di consentire alla Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita'  portuali,  le  infrastrutture  portuali  ed  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne  di  verificare  che  l'attivita'
autorizzata sia svolta con propria soddisfazione.