Art. 8 
 
                              Ispettori 
 
  1. Ai fini dello svolgimento delle  attivita'  autorizzate  di  cui
all'art. 2, comma 1, il Bureau Veritas si impegna a far  svolgere  il
servizio ad ispettori che prestino la  loro  attivita'  alle  proprie
esclusive dipendenze. 
  2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,
le infrastrutture portuali  ed  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua interne consente in via  eccezionale,  valutandone  caso  per
caso  la  motivazione,  l'utilizzo  di   ispettori   esclusivi   alle
dipendenze di altri organismi di classifica  riconosciuti  a  livello
comunitario, con i quali il Bureau Veritas abbia preso accordi. 
  3. In ogni caso, le  prestazioni  degli  ispettori  che  non  siano
dipendenti esclusivi del Bureau Veritas sono vincolate al sistema  di
qualita' dell'organismo stesso.