IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018; Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le amministrazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 219, e' assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacita' assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 227 il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 35, comma 4, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; Visto l'art. 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui le risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge, sono destinate alla ricollocazione del personale di cui al precedente comma 422; Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come modificato dal medesimo art. 7 del decreto-legge n. 192 del 2014 (Croce rossa italiana); Vista la circolare n. 1/2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Art. 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», registrata dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2015, reg.ne - prev. n. 399; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, recante criteri per la mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonche' dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale; Visto il decreto direttoriale del 10 agosto 2016, con il quale si e' preso atto della conclusione della prima fase delle procedure di mobilita' disciplinate dal decreto ministeriale 14 settembre 2015 e della conseguente assegnazione, come risultanti dagli elenchi e dalle graduatorie di assegnazione pubblicati in data 28 luglio 2016 sul portale «Mobilita.gov», del personale a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia provinciale di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1986 n. 65 dichiarato soprannumerario, nonche' del personale dipendente a tempo indeterminato della Croce rossa italiana (CRI) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178; Visto l'art. 4, comma 2, decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, secondo cui il personale delle province che alla data di entrata in vigore del decreto-legge si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa spesa; Visto l'art. 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015, il quale stabilisce che, per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita' e che per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente; Visto l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa; Visto l'art. 1, comma 224, della medesima legge n. 208 del 2015, il quale prevede che resta escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui al richiamato comma 219, tra l'altro, il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia e il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157; Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23; Visto l'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013 e 2014 e per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere; Viste le richieste e successive integrazioni delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento; Considerato lo stato di avanzamento delle procedure di ricollocazione del personale soprannumerario dagli enti di area vasta e della CRI, nonche' tenuto conto della necessita' di specifiche professionalita' per le esigenze delle amministrazioni destinatarie del presente provvedimento, valutate in coerenza con gli obiettivi e le priorita' di governo; Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette richieste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, on. le dott.ssa Maria Anna Madia; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Consiglio di Stato 1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sulle cessazioni dell'anno 2013 - budget 2014, cinque unita' di personale di qualifica non dirigenziale, come da tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.