Art. 3 
 
 
                 Obblighi degli organismi notificati 
 
  1. Gli organismi notificati, di cui  all'articolo  20  del  decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123,  che  eseguono  le  procedure  di
verifica della conformita'  a  norma  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 29  luglio  2015,  n.  123,  tengono  un  registro  degli
articoli pirotecnici  per  i  quali  hanno  rilasciato  attestati  di
certificazione CE conformemente  alla  procedura  di  verifica  della
conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a),  numero  1),
del decreto legislativo 29 luglio 2015,  n.  123  (modulo  B),  o  il
certificato di conformita' a  seguito  della  procedura  di  verifica
della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  29  luglio  2015,   n.   123   (modulo   G)   o
l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla  procedura  di
verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma  3,  lettera
a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H). 
  2. Il  registro  degli  articoli  pirotecnici  contiene  almeno  le
informazioni  relative  alle  voci  di  cui  all'Allegato   1.   Tali
informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere  dalla
data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o
le approvazioni di cui al comma 1. 
  3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il  registro  e
lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 
  4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformita'  e'
revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo
notificato o al Prefetto competente per territorio. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il testo dell' articolo 20 del decreto  legislativo  29
          luglio, 2015 n. 123, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              "Art. 20. (Organismi di valutazione della  conformita'.
          Domanda e procedura di notifica) 
              1. Per lo svolgimento delle  procedure  di  valutazione
          della conformita' degli  articoli  pirotecnici  di  cui  al
          presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata
          con decreto del Capo della  polizia  -  Direttore  Generale
          della pubblica sicurezza,  di  concerto  con  il  Ministero
          dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva
          centrale per le funzioni consultive in materia di  sostanze
          esplodenti.  Si  applicano,  in  quanto   compatibili,   le
          disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza
          per la fabbricazione o il deposito di articoli  pirotecnici
          di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
          773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto
          6 maggio 1940, n. 635. 
              2. Il provvedimento di cui al comma  1  e'  rilasciato,
          entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui  e'  completa
          la documentazione di cui al comma 3, a centri e  laboratori
          appartenenti ad amministrazioni dello  Stato,  ad  istituti
          universitari o di ricerca o a privati,  che  rispettano  le
          prescrizioni di cui all'articolo 22, ed  autorizza  ciascun
          organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo»
          e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure  di
          valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E,  G
          ed  H.  Il  richiedente   l'autorizzazione   deve   essere,
          altresi', in  possesso  dei  requisiti  soggettivi  di  cui
          all'articolo 9 della legge  18  aprile  1975,  n.  110.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma  4,
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
              3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui
          al comma  1  e'  presentata  al  Ministero  dell'interno  -
          Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da  una
          descrizione   delle   attivita'   di   valutazione    della
          conformita', del modulo o dei moduli di  valutazione  della
          conformita' e dell'articolo o  degli  articoli  pirotecnici
          per i quali  l'organismo  richiedente  dichiara  di  essere
          competente, nonche' dal certificato  di  accreditamento  di
          cui al comma 4, se gia' disponibile. 
              4.  Il   certificato   di   accreditamento   rilasciato
          dall'organismo  nazionale   italiano   di   accreditamento,
          denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione
          della conformita' e'  conforme  alle  prescrizioni  di  cui
          all'articolo 22. 
              5.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico,   quale
          autorita' nazionale di notifica,  a  seguito  del  rilascio
          dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di
          accreditamento  rilasciato  da  ACCREDIA,   provvede   alla
          notifica  alla  Commissione  dell'Unione  europea  e   alle
          autorita'  competenti  degli  altri  Stati  membri,   degli
          organismi  autorizzati  ad  espletare   le   procedure   di
          valutazione della conformita' di cui al  presente  decreto,
          di seguito denominati «organismi notificati»,  nonche'  dei
          compiti  specifici  per  i  quali  ciascuno  di   essi   e'
          autorizzato.  La  notifica  e'  effettuata  utilizzando  lo
          strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla
          Commissione  dell'Unione  europea,  ed  include   tutti   i
          dettagli riguardanti  le  attivita'  di  valutazione  della
          conformita', il modulo o  i  moduli  di  valutazione  della
          conformita'  e  l'articolo  o  gli   articoli   pirotecnici
          interessati,   nonche'   la   relativa   attestazione    di
          competenza. 
              6. L'organismo interessato puo' eseguire  le  attivita'
          di  organismo  notificato  solo  se  non   sono   sollevate
          obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea  o
          degli  altri  Stati  membri  entro  due   settimane   dalla
          notifica. Solo tale organismo e' considerato  un  organismo
          notificato ai fini del presente decreto. 
              7. Il Ministero dello  sviluppo  economico  informa  la
          Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di
          eventuali modifiche di  rilievo  apportate  successivamente
          alla notifica."