Art. 3 Obblighi degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, che eseguono le procedure di verifica della conformita' a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, tengono un registro degli articoli pirotecnici per i quali hanno rilasciato attestati di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 1), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo B), o il certificato di conformita' a seguito della procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo G) o l'approvazione del sistema qualita' conformemente alla procedura di verifica della conformita' di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), numero 2), decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (modulo H). 2. Il registro degli articoli pirotecnici contiene almeno le informazioni relative alle voci di cui all'Allegato 1. Tali informazioni sono conservate per almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui gli organismi notificati hanno rilasciato i certificati o le approvazioni di cui al comma 1. 3. Gli organismi notificati aggiornano regolarmente il registro e lo mettono a disposizione del pubblico su Internet. 4. Se la notifica di un organismo di verifica della conformita' e' revocata, tale organismo trasferisce il registro a un altro organismo notificato o al Prefetto competente per territorio.
Note all'art. 3: Il testo dell' articolo 20 del decreto legislativo 29 luglio, 2015 n. 123, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 20. (Organismi di valutazione della conformita'. Domanda e procedura di notifica) 1. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione della conformita' degli articoli pirotecnici di cui al presente decreto, e' richiesta un'autorizzazione rilasciata con decreto del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva centrale per le funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti previste per il rilascio della licenza per la fabbricazione o il deposito di articoli pirotecnici di cui all'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui al Titolo II - Paragrafo 11 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' rilasciato, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui e' completa la documentazione di cui al comma 3, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, che rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 22, ed autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «UE del Tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C2, D, E, G ed H. Il richiedente l'autorizzazione deve essere, altresi', in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 3. L'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, accompagnata da una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e dell'articolo o degli articoli pirotecnici per i quali l'organismo richiedente dichiara di essere competente, nonche' dal certificato di accreditamento di cui al comma 4, se gia' disponibile. 4. Il certificato di accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA, attesta che l'organismo di valutazione della conformita' e' conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 22. 5. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' nazionale di notifica, a seguito del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, e del certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA, provvede alla notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorita' competenti degli altri Stati membri, degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui al presente decreto, di seguito denominati «organismi notificati», nonche' dei compiti specifici per i quali ciascuno di essi e' autorizzato. La notifica e' effettuata utilizzando lo strumento elettronico di notifica elaborato e gestito dalla Commissione dell'Unione europea, ed include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di valutazione della conformita', il modulo o i moduli di valutazione della conformita' e l'articolo o gli articoli pirotecnici interessati, nonche' la relativa attestazione di competenza. 6. L'organismo interessato puo' eseguire le attivita' di organismo notificato solo se non sono sollevate obiezioni da parte della Commissione dell'Unione europea o degli altri Stati membri entro due settimane dalla notifica. Solo tale organismo e' considerato un organismo notificato ai fini del presente decreto. 7. Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione dell'Unione europea e gli altri Stati membri di eventuali modifiche di rilievo apportate successivamente alla notifica."