Art. 4 Obblighi dei fabbricanti e degli importatori 1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad adempiere ai seguenti obblighi: a) tengono un registro, anche in modalita' informatica, di tutti i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici da essi fabbricati o importati con la loro denominazione commerciale, il codice articolo, il loro tipo generico e sottotipo, se del caso, e il sito di fabbricazione per almeno dieci anni dopo che l'articolo e' stato immesso sul mercato; b) trasferiscono il registro al Prefetto competente per territorio nel caso in cui cessino l'attivita'; c) forniscono agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni indicate alla lettera a).