Art. 3 
 
 
                    Modificazioni all'articolo 5 
                  del D.M. 24 ottobre 2007, n. 220 
 
  1. All'articolo 5 del decreto del Ministro dell'interno 24  ottobre
2007, n. 220, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3 bis. I prefetti, con provvedimento motivato,  possono  mantenere
negli elenchi, d'intesa con il Commissario straordinario del  Governo
per il coordinamento delle  iniziative  antiracket  e  antiusura,  le
associazioni che,  pur  non  integrando  tutti  i  requisiti  di  cui
all'articolo  3,  hanno  significativamente  inciso  e  proficuamente
operato nell'ultimo decennio nel contrasto e  nella  prevenzione  dei
fenomeni di estorsione e di usura nel  territorio  di  riferimento  e
svolgono comunque attivita' di prevenzione.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro
          dell'interno 24 ottobre 2007, n. 220, come  modificato  dal
          presente decreto, si veda nelle note alle premesse.