Art. 2 Prove di verifica in itinere 1. Durante il corso di formazione, allo scopo di favorire il costante impegno e la partecipazione dei vice direttori, nonche' la verifica dell'insegnamento e la valutazione dell'apprendimento, sono disposte prove di verifica in itinere. 2. Per ciascun ciclo semestrale gli allievi devono sostenere prove di verifica in itinere di cui: almeno 3 teoriche, almeno 2 pratiche e almeno 1 teorico-pratica. 3. Le prove di verifica teoriche consistono in test a scelta multipla di n. 30 domande. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18 risposte esatte su 30). 4. Le prove di verifica pratiche consistono in attivita' pratiche con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100. 5. Le prove di verifica teorico-pratica, inerenti i moduli didattici, considerati di formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono composte da una parte teorica e una pratica, suddivisa in una o piu' prove. Per i criteri di valutazione della parte teorica e pratica, si fa riferimento a quanto definito rispettivamente ai precedenti commi 3 e 4. Per ciascun modulo didattico il giudizio complessivo delle prove e' dato dalla media aritmetica delle prove sostenute. 6. Gli argomenti su cui effettuare le verifiche teoriche e la tipologia delle prove pratiche e teorico-pratica, con le relative procedure operative e schede di valutazione, vengono definiti con decreto del Direttore centrale per la formazione. 7. In caso di mancato superamento di una o piu' prove di verifica in itinere, le stesse possono essere ripetute solo per una volta. 8. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica in itinere concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del periodo di formazione.