Art. 2 
 
 
                    Prove di verifica in itinere 
 
  1. Durante il corso  di  formazione,  allo  scopo  di  favorire  il
costante impegno e la partecipazione dei vice direttori,  nonche'  la
verifica dell'insegnamento e la valutazione dell'apprendimento,  sono
disposte prove di verifica in itinere. 
  2. Per ciascun ciclo semestrale gli allievi devono sostenere  prove
di verifica in itinere di cui: almeno 3 teoriche, almeno 2 pratiche e
almeno 1 teorico-pratica. 
  3. Le prove di  verifica  teoriche  consistono  in  test  a  scelta
multipla di n. 30 domande. Il  superamento  delle  prove  si  ottiene
riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (18  risposte  esatte
su 30). 
  4. Le prove di verifica pratiche consistono in  attivita'  pratiche
con tecniche operative del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  Il
superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione  almeno
pari a 60/100. 
  5.  Le  prove  di  verifica  teorico-pratica,  inerenti  i   moduli
didattici,  considerati  di  formazione  di  base  per  il  personale
operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono composte  da
una parte teorica e una pratica, suddivisa in una o piu' prove. Per i
criteri  di  valutazione  della  parte  teorica  e  pratica,  si   fa
riferimento a quanto definito rispettivamente ai precedenti commi 3 e
4. Per ciascun modulo didattico il giudizio complessivo  delle  prove
e' dato dalla media aritmetica delle prove sostenute. 
  6. Gli argomenti su cui  effettuare  le  verifiche  teoriche  e  la
tipologia delle prove pratiche e  teorico-pratica,  con  le  relative
procedure operative e schede di  valutazione,  vengono  definiti  con
decreto del Direttore centrale per la formazione. 
  7. In caso di mancato superamento di una o piu' prove  di  verifica
in itinere, le stesse possono essere ripetute solo per una volta. 
  8. Tutti i risultati conseguiti nelle prove di verifica in  itinere
concorrono  alla  determinazione  del  voto  complessivo  finale  del
periodo di formazione.