Art. 4 
 
 
                            Esame finale 
 
  1. Al termine del secondo ciclo del  corso  di  formazione  i  vice
direttori sostengono un esame finale. 
  2. L'esame di cui al comma 1 consiste in un esame teorico,  che  si
svolge mediante la discussione  di  una  tesi  originale  su  materie
assegnate e un  colloquio  sugli  argomenti  previsti  dai  piani  di
studio, disciplinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5. 
  3. I vice direttori che, per malattia o  per  altro  grave  motivo,
accertato  dalla  commissione  esaminatrice,   non   abbiano   potuto
partecipare all'esame, sono ammessi  a  sostenerlo  in  una  sessione
straordinaria da effettuarsi entro  un  massimo  di  sessanta  giorni
dalla conclusione dell'esame stesso. 
  4. I vice direttori che, fuori dei  casi  previsti  dal  precedente
comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari  e
dimessi dal corso.