Art. 4 Esame finale 1. Al termine del secondo ciclo del corso di formazione i vice direttori sostengono un esame finale. 2. L'esame di cui al comma 1 consiste in un esame teorico, che si svolge mediante la discussione di una tesi originale su materie assegnate e un colloquio sugli argomenti previsti dai piani di studio, disciplinati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5. 3. I vice direttori che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso. 4. I vice direttori che, fuori dei casi previsti dal precedente comma 3, non si presentino all'esame sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.