Art. 5 Tirocinio operativo 1. Il tirocinio operativo si svolge presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco ed e' organizzato con il sistema dell'addestramento, con affiancamento guidato e monitorato. 2. Il tirocinio operativo puo' essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, nell'ambito dei due cicli semestrali in cui e' articolato il corso di formazione. 3. Sulla base degli esiti di ciascun periodo, appositamente documentato dai Comandi provinciali sedi di tirocinio, il Direttore centrale per la formazione esprime per ogni vice direttore un giudizio sulla condotta complessiva del tirocinio operativo. 4. Le modalita' di svolgimento e la durata del tirocinio operativo sono stabilite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 5, sulla base dell'articolazione del calendario del percorso formativo.