Art. 5 
 
 
                         Tirocinio operativo 
 
  1. Il tirocinio operativo si svolge presso  i  comandi  provinciali
dei  vigili  del   fuoco   ed   e'   organizzato   con   il   sistema
dell'addestramento, con affiancamento guidato e monitorato. 
  2.  Il  tirocinio  operativo  puo'  essere  effettuato  in  periodi
diversi, anche non consecutivi, nell'ambito dei due cicli  semestrali
in cui e' articolato il corso di formazione. 
  3.  Sulla  base  degli  esiti  di  ciascun  periodo,  appositamente
documentato dai Comandi provinciali sedi di tirocinio,  il  Direttore
centrale per  la  formazione  esprime  per  ogni  vice  direttore  un
giudizio sulla condotta complessiva del tirocinio operativo. 
  4. Le modalita' di svolgimento e la durata del tirocinio  operativo
sono  stabilite  con  il  decreto  del  Direttore  centrale  per   la
formazione   di   cui   all'articolo   1,   comma   5,   sulla   base
dell'articolazione del calendario del percorso formativo.