Art. 7 Sistema di valutazione 1. Le prove d'esame e le prove di verifica in itinere, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100). 2. I vice direttori che non superano l'esame previsto al termine del primo ciclo, l'esame finale, o non conseguono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto, sono dimessi dal corso di formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 43 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.