Art. 7 
 
 
                       Sistema di valutazione 
 
  1. Le prove d'esame e le prove  di  verifica  in  itinere,  le  cui
valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate  con
valutazione non inferiore alla sufficienza (60/100). 
  2. I vice direttori che non superano l'esame  previsto  al  termine
del primo ciclo, l'esame finale, o  non  conseguono  il  giudizio  di
idoneita'  ai  servizi  di  istituto,  sono  dimessi  dal  corso   di
formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai
sensi dell'articolo 43 del  citato  decreto  legislativo  13  ottobre
2005, n. 217. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo dell'art. 43 del decreto legislativo  13
          ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle premesse.