Art. 2 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione  in
un mercato  regolamentato  italiano,  che  non  hanno  effettuato  la
comunicazione dello Stato membro  d'origine  prima  del  27  novembre
2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Gli emittenti di cui all'articolo 1, lettera  w-quater),  numeri
3), 4) e 4-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che
hanno scelto l'Italia quale Stato membro d'origine e hanno effettuato
la  comunicazione  prima  del  27  novembre   2015,   sono   esentati
dall'obbligo di comunicazione, salvo  che  scelgano  un  altro  Stato
membro d'origine dopo tale data. 
  3. La Consob  provvede  ad  integrare  la  disciplina  del  decreto
legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  cosi'  come  modificata  dal
presente decreto legislativo, apportando le  opportune  modifiche  ai
propri regolamenti, al fine di garantire la  piena  rispondenza  agli
obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE, cosi' come
modificata dalla direttiva 2013/50/UE,  con  particolare  riferimento
agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni
sui soggetti che  superano  determinate  soglie  partecipative  nelle
societa' quotate. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il testo del comma 1 dell'art.  1  del  citato  decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  comma  1
          dell'art. 1 del presente decreto, e' riportato  nelle  Note
          all'art. 1. 
              Il testo del citato decreto legislativo n. 58 del  1998
          e' riportato nelle Note alle premesse. 
              La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione  degli
          obblighi di trasparenza riguardanti le  informazioni  sugli
          emittenti  i  cui  valori  mobiliari  sono   ammessi   alla
          negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica  la
          direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella GU n.  L  390  del
          31.12.2004. 
              La citata direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre  2013  e'
          riportata nelle Note alle premesse.