Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Per gli emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano, che non hanno effettuato la comunicazione dello Stato membro d'origine prima del 27 novembre 2015, il periodo di tre mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli emittenti di cui all'articolo 1, lettera w-quater), numeri 3), 4) e 4-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che hanno scelto l'Italia quale Stato membro d'origine e hanno effettuato la comunicazione prima del 27 novembre 2015, sono esentati dall'obbligo di comunicazione, salvo che scelgano un altro Stato membro d'origine dopo tale data. 3. La Consob provvede ad integrare la disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, cosi' come modificata dal presente decreto legislativo, apportando le opportune modifiche ai propri regolamenti, al fine di garantire la piena rispondenza agli obblighi di trasparenza di cui alla direttiva 2004/109/CE, cosi' come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, con particolare riferimento agli obblighi di tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle societa' quotate.
Note all'art. 2: Il testo del comma 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato dal comma 1 dell'art. 1 del presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 1. Il testo del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e' riportato nelle Note alle premesse. La direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE e' pubblicata nella GU n. L 390 del 31.12.2004. La citata direttiva 2013/50/UE del 22 ottobre 2013 e' riportata nelle Note alle premesse.