Art. 10 Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento 1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza. 2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.