Art. 10 
 
 
        Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento 
 
  1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il
procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza. 
  2.  La  sospensione  del  processo  conseguente   al   divieto   di
pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore
generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.