Art. 11 
 
 
            Effetti della concentrazione dei procedimenti 
 
  1.  Quando  e'  raggiunto  il  consenso  sulla  concentrazione  dei
procedimenti in Italia, il periodo  di  custodia  cautelare  sofferto
all'estero e' computato ai sensi e per  gli  effetti  degli  articoli
303, comma 4, 304 e 657 del codice  di  procedura  penale.  Gli  atti
probatori   compiuti   all'estero   mantengono   efficacia   e   sono
utilizzabili secondo la legge italiana. 
  2. Nel caso di accordo sulla  concentrazione  dei  procedimenti  in
altro   Stato   membro,   il   giudice   dichiara   la   sopravvenuta
improcedibilita'. 
  3. Il procuratore generale presso la Corte di appello da'  in  ogni
caso comunicazione  al  Ministro  della  giustizia  dell'esito  delle
consultazioni dirette. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'art. 303,  304  e  657  del  codice  di
          procedura penale cosi' recita: 
              «Art. 303 (Termini di  durata  massima  della  custodia
          cautelare). - 1.  La  custodia  cautelare  perde  efficacia
          quando: 
                a) dall'inizio della sua esecuzione  sono  decorsi  i
          seguenti  termini   senza   che   sia   stato   emesso   il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il  giudice  dispone  il  giudizio  abbreviato   ai   sensi
          dell'art. 438, ovvero senza che sia  stata  pronunciata  la
          sentenza di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
          parti; 
                1) tre mesi, quando si procede per un delitto per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                  2) sei mesi, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la  legge  stabilisce  la  pena  della  reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3); 
                  3) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena
          della reclusione non inferiore nel  massimo  a  venti  anni
          ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
          lettera a), sempre che per lo stesso la  legge  preveda  la
          pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni ; 
                b) dall'emissione del provvedimento  che  dispone  il
          giudizio o dalla  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 
                  1) sei mesi, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                  2) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dal numero 1); 
                  3) un anno e sei mesi, quando  si  procede  per  un
          delitto  per  il  quale  la  legge   stabilisce   la   pena
          dell'ergastolo o la pena  della  reclusione  superiore  nel
          massimo a venti anni; 
                  3-bis) qualora si proceda  per  i  delitti  di  cui
          all'art. 407, comma 2, lettera a),  i  termini  di  cui  ai
          numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino  a  sei  mesi.  Tale
          termine e' imputato a quello della fase precedente ove  non
          completamente utilizzato, ovvero ai  termini  di  cui  alla
          lettera  d)  per  la  parte   eventualmente   residua.   In
          quest'ultimo caso i termini di cui  alla  lettera  d)  sono
          proporzionalmente ridotti; 
                b-bis)  dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui   il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti  termini
          senza che sia stata pronunciata  sentenza  di  condanna  ai
          sensi dell'art. 442: 
                  1) tre mesi, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                  2) sei mesi, quando si procede per un  delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          nel numero 1; 
                  3) nove mesi, quando si procede per un delitto  per
          il quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  la
          pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni ; 
                c) dalla pronuncia  della  sentenza  di  condanna  di
          primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 
                  1) nove mesi, se vi e'  stata  condanna  alla  pena
          della reclusione non superiore a tre anni; 
                  2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
          reclusione non superiore a dieci anni; 
                  3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
          pena dell'ergastolo o della reclusione  superiore  a  dieci
          anni; 
                d) dalla pronuncia  della  sentenza  di  condanna  in
          grado di appello  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
          custodia sono decorsi gli  stessi  termini  previsti  dalla
          lettera  c)  senza  che  sia  stata  pronunciata   sentenza
          irrevocabile di condanna, salve  le  ipotesi  di  cui  alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si  applica
          soltanto la disposizione del comma 4. 
              2. Nel caso in  cui,  a  seguito  di  annullamento  con
          rinvio da parte della  Corte  di  cassazione  o  per  altra
          causa, il procedimento regredisca a una fase o a  un  grado
          di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad  altro  giudice,
          dalla data del procedimento che dispone il  regresso  o  il
          rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della  custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento . 
              3. Nel caso  di  evasione  dell'imputato  sottoposto  a
          custodia  cautelare,  i  termini  previsti  dal   comma   1
          decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e  grado
          del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata  la
          custodia cautelare. 
              4. La  durata  complessiva  della  custodia  cautelare,
          considerate anche le proroghe previste dall'art.  305,  non
          puo' superare i seguenti termini: 
                a) due anni, quando si procede per un delitto per  il
          quale la legge stabilisce  la  pena  della  reclusione  non
          superiore nel massimo a sei anni; 
                b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
          il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione  non
          superiore nel massimo a venti anni, salvo  quanto  previsto
          dalla lettera a); 
                c) sei anni, quando si procede per un delitto per  il
          quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni .» 
              «Art. 304 (Sospensione dei termini  di  durata  massima
          della  custodia  cautelare).  -  1.  I   termini   previsti
          dall'art. 303 sono sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a
          norma dell'art. 310, nei seguenti casi: 
                a) nella fase del giudizio, durante il tempo  in  cui
          il dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per  impedimento
          dell'imputato o  del  suo  difensore  ovvero  su  richiesta
          dell'imputato  o  del  suo   difensore,   sempre   che   la
          sospensione o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti  per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa; 
                b) nella fase del giudizio, durante il tempo  in  cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,   dell'allontanamento   o   della    mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati; 
                c) nella fase del giudizio, durante la  pendenza  dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3; 
                c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il  tempo  in
          cui l'udienza e' sospesa o rinviata  per  taluno  dei  casi
          indicati nelle lettere a) e b) e durante  la  pendenza  dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3. 
              2. I termini  previsti  dall'art.  303  possono  essere
          altresi' sospesi quando si procede  per  taluno  dei  reati
          indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a),  nel  caso  di
          dibattimenti  o  di  giudizi   abbreviati   particolarmente
          complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
          si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado  o  nel
          giudizio sulle impugnazioni. 
              3. Nei casi previsti dal comma  2,  la  sospensione  e'
          disposta dal giudice, su richiesta del pubblico  ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310. 
              4. I termini previsti dall'art. 303, comma  1,  lettera
          a),  sono  sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a   norma
          dell'art.  310,  se  l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1,  lettere
          a) e b), del presente articolo. 
              5. Le disposizioni di cui alle  lettere  a)  e  b)  del
          comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali  i  casi
          di sospensione non si riferiscono e  che  chiedono  che  si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei  processi
          . 
              6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
          superare il doppio  dei  termini  previsti  dall'art.  303,
          commi 1, 2 e 3 senza tenere  conto  dell'ulteriore  termine
          previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero  3-bis)
          e i termini aumentati della meta' previsti  dall'art.  303,
          comma 4, ovvero,  se  piu'  favorevole,  i  due  terzi  del
          massimo  della  pena  temporanea  prevista  per  il   reato
          contestato o ritenuto in  sentenza.  A  tal  fine  la  pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. 
              7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
          per  il  limite  relativo  alla  durata  complessiva  della
          custodia cautelare, non  si  tiene  conto  dei  periodi  di
          sospensione di cui al comma 1, lettera b).» 
              «Art. 657 (Computo della  custodia  cautelare  e  delle
          pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
          determinare la  pena  detentiva  da  eseguire,  computa  il
          periodo di custodia cautelare subita per lo  stesso  o  per
          altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso.  Allo
          stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria  di
          una misura di sicurezza detentiva, se questa non  e'  stata
          applicata definitivamente. 
              2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
          pena detentiva espiata per  un  reato  diverso,  quando  la
          relativa condanna e' stata revocata  [c.p.p.  637],  quando
          per il reato e' stata concessa amnistia o quando  e'  stato
          concesso indulto, nei limiti dello stesso. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1  e  2,  il  condannato
          puo' chiedere  al  pubblico  ministero  che  i  periodi  di
          custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato  il
          ragguaglio, siano computati  per  la  determinazione  della
          pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva  da  eseguire;
          nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi'  chiedere  che
          le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle
          sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato. 
              4. In ogni caso sono  computate  soltanto  la  custodia
          cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione  del
          reato per il quale  deve  essere  determinata  la  pena  da
          eseguire. 
              5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
          essere notificato al condannato e al suo difensore.».