Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase  di
indagini  preliminari  che  nelle   fasi   successive   all'esercizio
dell'azione penale, pendenti in due  o  piu'  Stati  membri  per  gli
stessi fatti nei confronti della medesima persona; 
    b)  «autorita'  competente»:  l'autorita'  giudiziaria  o   altra
autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato  membro
di appartenenza a prendere contatti e  a  scambiare  informazioni  al
fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei  procedimenti
penali paralleli; 
    c) «autorita'  contattante»:  l'autorita'  di  uno  Stato  membro
dinanzi alla quale e' in corso un procedimento  penale  che  contatta
l'autorita' di un altro Stato membro per  verificare  l'esistenza  di
procedimenti paralleli; 
    d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno  Stato  membro  cui
l'autorita' contattante di altro Stato membro  chiede  di  confermare
l'esistenza di procedimenti penali paralleli.