Art. 4 
 
 
            Obbligo di contattare l'autorita' competente 
                        di altro Stato membro 
 
  1.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  procedente,  qualora  abbia
fondato  motivo  per  ritenere  che  sia  in  corso  un  procedimento
parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in  forma  scritta,
con l'autorita' competente di  tale  Stato  per  verificare  siffatta
contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per  avviare
le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei
procedimenti penali in un unico Stato membro. 
  2.  Quando  e'  ignota  l'autorita'   competente   da   contattare,
l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari,
anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.