Art. 5 
 
 
Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita'
                        di altro Stato membro 
 
  1. Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente  di
altro Stato membro sulla  esistenza  in  Italia  di  un  procedimento
parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine
indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo.
Se  nel  procedimento  pendente  dinanzi  all'autorita'   giudiziaria
italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la
richiesta e' trattata con urgenza. 
  2. Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito,
l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni
e indica il nuovo termine di risposta. 
  3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita'
giudiziaria  italiana  contattata,  quest'ultima   trasmette,   senza
ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana  competente,
dandone comunicazione all'autorita' contattante.