Art. 5 Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita' di altro Stato membro 1. Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo. Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la richiesta e' trattata con urgenza. 2. Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta. 3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita' contattante.