Art. 9 Cooperazione con Eurojust 1. In ogni momento le autorita' competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.