Art. 9 
 
 
                      Cooperazione con Eurojust 
 
  1. In ogni momento le autorita' competenti italiane e  degli  altri
Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre
la questione sulla  risoluzione  del  conflitto  di  giurisdizione  a
Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI
che   istituisce   Eurojust,   come   modificata   dalla    decisione
2009/426/GAI.