Art. 10 Gestione dell'elenco 1. Nell'attivita' di gestione dell'elenco l'Organismo: a) iscrive nell'elenco i soggetti in possesso dei requisiti prescritti che ne facciano richiesta; b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco in mancanza dei requisiti necessari dandone comunicazione agli interessati; il rigetto dell'istanza di iscrizione e' preceduto da un preavviso motivato; c) dispone la cancellazione dall'elenco; d) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'elenco; e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla Banca d'Italia e dallo stesso Organismo nonche' sulla base delle comunicazioni ricevute dagli iscritti. 2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, con riferimento al procedimento di iscrizione e di cancellazione, al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza nell'attivita' di gestione dell'elenco, l'Organismo determina l'unita' organizzativa responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.