Art. 10 
 
                        Gestione dell'elenco 
 
  1. Nell'attivita' di gestione dell'elenco l'Organismo: 
    a) iscrive nell'elenco  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
prescritti che ne facciano richiesta; 
    b) rigetta l'istanza di iscrizione nell'elenco  in  mancanza  dei
requisiti  necessari  dandone  comunicazione  agli  interessati;   il
rigetto dell'istanza di  iscrizione  e'  preceduto  da  un  preavviso
motivato; 
    c) dispone la cancellazione dall'elenco; 
    d)  rilascia  gli  attestati  di   iscrizione   e   cancellazione
dall'elenco; 
    e) aggiorna tempestivamente l'elenco sulla base dei provvedimenti
adottati dall'autorita' giudiziaria, dalla  Banca  d'Italia  e  dallo
stesso Organismo nonche'  sulla  base  delle  comunicazioni  ricevute
dagli iscritti. 
  2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8,  con  riferimento
al  procedimento  di  iscrizione  e  di  cancellazione,  al  fine  di
garantire l'efficienza e la trasparenza  nell'attivita'  di  gestione
dell'elenco,    l'Organismo    determina    l'unita'    organizzativa
responsabile e i termini dei procedimenti di propria competenza.