Art. 17 Provvedimenti sanzionatori 1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco in caso di: a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione; b) gravi violazioni di norme di legge e delle relative disposizioni di attuazione; c) mancato pagamento del contributo ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, t.u.b.; d) inattivita' - non giustificata da comprovati motivi - protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in caso di violazioni di disposizioni normative che ne regolano l'attivita', puo' imporre ai confidi iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attivita'. 3. Ai fini del comma 1, lettera b), la gravita' delle violazioni puo' essere desunta, tra l'altro: a) dall'idoneita' della condotta ad esporre il confidi a significativi rischi o all'incapacita' di far fronte agli impegni assunti; b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione; c) dall'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; d) dai pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile. 4. Si applica l'articolo 145-bis, t.u.b. 5. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati al confidi. Nella trasmissione del provvedimento si da' conto della facolta' di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, t.u.b. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2015 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 520
Note all'art. 17: - Il testo del comma 2 dell'articolo 112-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993 e' citato nelle Note alle premesse. - Si riporta il testo vigente dell'articolo 145-bis del citato decreto legislativo n. 385 del 1993: "Art. 145-bis. Procedure contenziose 1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate, rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 3. 4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e' trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della pubblicazione, per estratto.".