Art. 17 
 
                     Provvedimenti sanzionatori 
 
  1. L'Organismo procede d'ufficio alla cancellazione dall'elenco  in
caso di: 
    a) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione; 
    b)  gravi  violazioni  di  norme  di  legge  e   delle   relative
disposizioni di attuazione; 
    c)  mancato  pagamento  del  contributo  ai  sensi  dell'articolo
112-bis, comma 2, t.u.b.; 
    d)  inattivita'  -  non  giustificata  da  comprovati  motivi   -
protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'Organismo, in  caso
di violazioni di disposizioni normative che ne regolano  l'attivita',
puo' imporre ai confidi iscritti il divieto  di  intraprendere  nuove
operazioni o disporre la riduzione delle attivita'. 
  3. Ai fini del comma 1, lettera b), la  gravita'  delle  violazioni
puo' essere desunta, tra l'altro: 
    a)  dall'idoneita'  della  condotta  ad  esporre  il  confidi   a
significativi rischi o all'incapacita' di  far  fronte  agli  impegni
assunti; 
    b) dalla commissione reiterata o diffusa della violazione; 
    c) dall'entita' del vantaggio ottenuto o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
    d) dai pregiudizi cagionati a  terzi  attraverso  la  violazione,
nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile. 
  4. Si applica l'articolo 145-bis, t.u.b. 
  5. I  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dei  commi  1  e  2  sono
comunicati al confidi. Nella trasmissione del  provvedimento  si  da'
conto della facolta' di proporre ricorso avverso il provvedimento, ai
sensi dell'articolo 145-bis, comma 2, t.u.b. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 23 dicembre 2015 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2016 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
520 
 
          Note all'art. 17: 
              - Il  testo  del  comma  2  dell'articolo  112-bis  del
          decreto legislativo n. 385 del 1993 e'  citato  nelle  Note
          alle premesse. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 145-bis del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              "Art. 145-bis. Procedure contenziose 
              1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli  Organismi
          di cui agli articoli  112-bis,  113  e  128-duodecies  sono
          disposti con  atto  motivato,  previa  contestazione  degli
          addebiti agli interessati da effettuarsi  entro  centoventi
          giorni  dall'accertamento  ovvero  entro   duecentoquaranta
          giorni  se  l'interessato  ha  la  sede  o   la   residenza
          all'estero e valutate  le  deduzioni  da  essi  presentate,
          rispettivamente, nei successivi  quarantacinque  e  novanta
          giorni.  Nello  stesso  termine  gli  interessati   possono
          altresi' chiedere di essere sentiti personalmente. 
              2.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              3. 
              4. Copia della sentenza  del  tribunale  amministrativo
          regionale e' trasmessa, a cura delle  parti,  all'Organismo
          ai fini della pubblicazione, per estratto.".