Art. 2 Organi e modalita' di nomina 1. L'Organo di gestione e' composto da cinque membri, tra i quali e' eletto il Presidente, nominati secondo le modalita' stabilite nello Statuto. 2. I primi componenti dell'Organo di gestione sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di avvio dell'operativita' dell'Organismo. 3. Lo statuto stabilisce il numero dei componenti dell'Organo di controllo e le modalita' di nomina. Un componente e' nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Lo statuto puo' prevedere la presenza di un Direttore generale, definendone le modalita' di nomina e le competenze.