Art. 2 
 
                    Organi e modalita' di nomina 
 
  1. L'Organo di gestione e' composto da cinque membri, tra  i  quali
e' eletto il Presidente,  nominati  secondo  le  modalita'  stabilite
nello Statuto. 
  2. I primi componenti dell'Organo di  gestione  sono  nominati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta  della
Banca d'Italia e restano in carica tre anni a decorrere dalla data di
avvio dell'operativita' dell'Organismo. 
  3. Lo statuto stabilisce il numero dei  componenti  dell'Organo  di
controllo e le modalita' di nomina. Un  componente  e'  nominato  dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  4. Lo statuto puo' prevedere la presenza di un Direttore  generale,
definendone le modalita' di nomina e le competenze.