Art. 3 
 
            Requisiti di professionalita' e indipendenza 
 
  1. I componenti dell'Organo di gestione  e  il  Direttore  generale
sono scelti tra: 
    a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche; 
    b) professionisti iscritti ad albi  professionali  nelle  materie
indicate alla lettera a) con anzianita' di iscrizione  di  almeno  12
anni; 
    c) altri soggetti in possesso di una significativa  e  comprovata
competenza maturata attraverso l'esercizio per almeno un triennio di:
i)  attivita'  di  amministrazione  o  di  controllo  ovvero  compiti
direttivi presso imprese o associazioni di  categoria;  ii)  funzioni
dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni. 
  2. I componenti degli Organi e il Direttore  generale  non  possono
ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo, detenere
partecipazioni di  controllo  ovvero  svolgere  attivita'  di  lavoro
subordinato o autonomo presso soggetti iscritti nell'elenco,  nonche'
presso federazioni, associazioni od altri enti di rappresentanza  dei
confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. 
  3.  Non  possono  essere  nominati  componenti  degli  Organi   ne'
Direttore generale coloro che hanno rapporti di  coniugio,  parentela
entro il terzo grado, affinita' entro il secondo grado, con  soggetti
che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
  4. La  maggioranza  dei  componenti  dell'Organo  di  controllo  e'
iscritta nel registro dei revisori legali. 
  5. Lo statuto dell'Organismo puo' individuare  ulteriori  requisiti
di professionalita' e di indipendenza.