Art. 3 Requisiti di professionalita' e indipendenza 1. I componenti dell'Organo di gestione e il Direttore generale sono scelti tra: a) docenti universitari in discipline giuridiche o economiche; b) professionisti iscritti ad albi professionali nelle materie indicate alla lettera a) con anzianita' di iscrizione di almeno 12 anni; c) altri soggetti in possesso di una significativa e comprovata competenza maturata attraverso l'esercizio per almeno un triennio di: i) attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese o associazioni di categoria; ii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni. 2. I componenti degli Organi e il Direttore generale non possono ricoprire cariche di amministrazione, direzione o controllo, detenere partecipazioni di controllo ovvero svolgere attivita' di lavoro subordinato o autonomo presso soggetti iscritti nell'elenco, nonche' presso federazioni, associazioni od altri enti di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali di impresa. 3. Non possono essere nominati componenti degli Organi ne' Direttore generale coloro che hanno rapporti di coniugio, parentela entro il terzo grado, affinita' entro il secondo grado, con soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 4. La maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo e' iscritta nel registro dei revisori legali. 5. Lo statuto dell'Organismo puo' individuare ulteriori requisiti di professionalita' e di indipendenza.