Art. 7 Finanziamento dell'Organismo 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita' e, comunque, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.