Art. 7 
 
                    Finanziamento dell'Organismo 
 
  1. Nell'ambito della  propria  autonomia  finanziaria,  l'Organismo
determina e riscuote i contributi annui e le altre somme dovute dagli
iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria  per
garantire lo svolgimento delle proprie attivita' e,  comunque,  entro
il limite del cinque per mille dell'ammontare delle garanzie concesse
da ciascun confidi e risultante dall'ultimo bilancio approvato.