Art. 8 Modalita' di funzionamento dell'Organismo 1. L'Organismo cura la redazione del proprio statuto, del regolamento interno e delle altre disposizioni aventi rilevanza esterna, che contengono previsioni adeguate ad assicurare efficacia e legittimita' nello svolgimento dei propri compiti e idonee a consentire l'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia. 2. A questi fini l'Organismo adotta, applica e mantiene: a) criteri, modalita' e risorse necessarie per l'efficace svolgimento dei compiti; b) meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure; c) un efficace sistema di pubblicita' delle proprie disposizioni riguardanti l'attivita' degli iscritti; d) procedure funzionali ad assicurare la piena legittimita' della propria attivita' e, con particolare riferimento al procedimento sanzionatorio, il rispetto del principio del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie; e) procedure idonee a garantire la riservatezza delle informazioni ricevute; f) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Banca d'Italia le informazioni dalla stessa richieste. 3. Lo statuto, il regolamento interno dell'Organismo e le relative modifiche, sono trasmessi al Ministro dell'economia e delle finanze che li approva sentita la Banca d'Italia. 4. Lo statuto definisce criteri oggettivi e predeterminati in base ai quali determinare l'ammontare dei compensi dovuti ai componenti degli Organi e al Direttore generale, che tengano conto della natura e delle attivita' dell'Organismo, delle responsabilita' connesse con l'incarico, della continuita' e della durata dell'impegno dedicato all'assolvimento dell'incarico, in modo da assicurare l'efficacia e l'efficienza della gestione e il contenimento dei costi. 5. Le procedure e i provvedimenti adottati dall'Organismo ai sensi del presente Regolamento sono pubblicati nel sito web dello stesso.