Art. 14 
 
 
                  Notificazioni per via telematica 
 
  1. I difensori possono eseguire la  notificazione  a  mezzo  PEC  a
norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
  2. Le notificazioni di atti processuali  alle  amministrazioni  non
costituite in giudizio  sono  eseguite  agli  indirizzi  PEC  di  cui
all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
  3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC,
le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la  copia  completa
del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,  secondo
quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 
  4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della  legge  21
gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5
dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate,
unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali,
esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita'
telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo
19. 
  5.  Qualora  la  notificazione  non  sia  eseguita  con   modalita'
telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla
notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico
secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo
19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma  2,
del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita'
all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato. 
  6. Nei casi di cui al comma 1,  la  prova  della  notificazione  e'
fornita  con  modalita'  telematiche.  Qualora  tale  prova  non  sia
possibile per effetto della oggettiva indisponibilita' del SIGA, resa
nota ai difensori con le modalita' definite dal Responsabile del SIGA
anche attraverso il  sito  web  della  giustizia  amministrativa,  il
difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della  legge
21 gennaio 1994, n. 53.  In  tal  caso,  la  Segreteria  dell'ufficio
giudiziario  presso  cui  l'atto  notificato  e'  depositato  procede
tempestivamente ad estrarre copia informatica degli  atti  depositati
ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico. 
  7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del  CPA,
il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo'  essere
notificato anche direttamente dal ricorrente ai  sensi  dell'articolo
3-bis della legge 21 gennaio 1994,  n.  53,  in  quanto  compatibile,
secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo
19. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il  testo  dell'art.  3-bis  della  citata  legge  21
          gennaio 1994, n. 53, e' il seguente: 
              «Art.  3-bis.  -  1.  La  notificazione  con  modalita'
          telematica  si  esegue  a  mezzo   di   posta   elettronica
          certificata all'indirizzo risultante da  pubblici  elenchi,
          nel  rispetto   della   normativa,   anche   regolamentare,
          concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione   e   la
          ricezione dei documenti informatici. La notificazione  puo'
          essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo  di
          posta elettronica certificata del notificante risultante da
          pubblici elenchi. 
              2. Quando l'atto da  notificarsi  non  consiste  in  un
          documento  informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre
          copia informatica dell'atto formato su supporto  analogico,
          attestandone  la  conformita'  con  le  modalita'  previste
          dall'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221. La notifica si  esegue  mediante  allegazione
          dell'atto da notificarsi al messaggio di posta  elettronica
          certificata. 
              3.  La  notifica  si  perfeziona,   per   il   soggetto
          notificante, nel momento in cui viene generata la  ricevuta
          di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
          per il destinatario, nel momento in cui viene  generata  la
          ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art.  6,  comma
          2, del decreto del Presidente della Repubblica 11  febbraio
          2005, n. 68. 
              4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la  dizione:
          "notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994". 
              5. L'avvocato redige la relazione di  notificazione  su
          documento  informatico  separato,  sottoscritto  con  firma
          digitale ed allegato  al  messaggio  di  posta  elettronica
          certificata. La relazione deve contenere: 
              a) il nome, cognome ed il codice fiscale  dell'avvocato
          notificante; 
              b); 
              c) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale ed il codice fiscale della parte che  ha  conferito
          la procura alle liti; 
              d) il nome e  cognome  o  la  denominazione  e  ragione
          sociale del destinatario; 
              e) l'indirizzo di posta elettronica certificata  a  cui
          l'atto viene notificato; 
              f)  l'indicazione  dell'elenco  da  cui   il   predetto
          indirizzo e' stato estratto; 
              g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2. 
              6.  Per  le  notificazioni  effettuate  in   corso   di
          procedimento  deve,  inoltre,  essere  indicato   l'ufficio
          giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.». 
              - Per il testo  dell'art.  16,  comma  12,  del  citato
          decreto-legge n. 179 del 2012 , si vedano le note  all'art.
          13. 
              - Il  Regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12  dicembre  1933,  n.
          286. 
              - Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto del
          Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e'  il
          seguente: 
              «Art.  6  (Ricevuta  di  accettazione  e  di   avvenuta
          consegna). - 1-3. (Omissis). 
              4. La ricevuta  di  avvenuta  consegna  puo'  contenere
          anche la copia completa del messaggio di posta  elettronica
          certificata consegnato  secondo  quanto  specificato  dalle
          regole tecniche di cui all'art. 17. 
              5-7. (Omissis).». 
              - Per il  testo  dell'art.  22,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo n. 82  del  2005,  si  vedano  le  note
          all'art. 8. 
              - Il testo dell'art. 9, comma 1-bis, della citata legge
          21 gennaio 1994, n. 53, e' il seguente: 
              «Art. 9. - 1. (Omissis). 
              1-bis. Qualora non si possa procedere al  deposito  con
          modalita'  telematiche   dell'atto   notificato   a   norma
          dell'art.  3-bis,  l'avvocato  estrae  copia  su   supporto
          analogico del messaggio di posta  elettronica  certificata,
          dei suoi allegati e della ricevuta  di  accettazione  e  di
          avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai  documenti
          informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
          1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              1-ter (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 129,  comma  3,  lettera  a),  del
          citato decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 129 (Giudizio avverso gli atti di esclusione  dal
          procedimento  preparatorio  per   le   elezioni   comunali,
          provinciali e regionali). - 1-2. (Omissis). 
              3. Il ricorso di  cui  al  comma  1,  nel  termine  ivi
          previsto, deve essere, a pena di decadenza: 
              a) notificato, direttamente dal ricorrente  o  dal  suo
          difensore, esclusivamente mediante consegna diretta,  posta
          elettronica certificata o fax, all'ufficio che  ha  emanato
          l'atto impugnato, alla Prefettura e,  ove  possibile,  agli
          eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
          emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
          affissione di una sua copia  integrale  in  appositi  spazi
          all'uopo destinati sempre accessibili al  pubblico  e  tale
          pubblicazione ha valore di notifica per  pubblici  proclami
          per tutti i controinteressati; la notificazione si  ha  per
          avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; 
              b) (Omissis). 
              4-10 (Omissis).».