Art. 8 
 
 
Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa 
 
  1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei  casi  in
cui e' il medesimo a provvedervi, mediante  apposizione  della  firma
digitale. 
  2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il
difensore procede al deposito telematico della copia per immagine  su
supporto    informatico,    compiendo    l'asseverazione     prevista
dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento  della  relativa
dichiarazione nel medesimo o in un  distinto  documento  sottoscritto
con firma digitale. 
  3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto  cui
si riferisce: 
  a)  quando  e'  rilasciata  su   documento   informatico   separato
depositato con modalita' telematiche unitamente  all'atto  a  cui  si
riferisce; 
  b) quando e' rilasciata su foglio separato del  quale  e'  estratta
copia informatica,  anche  per  immagine,  depositato  con  modalita'
telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. 
  4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su
supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia  per
immagine di tutte le procure. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 22, comma 2,  del  citato  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: 
              «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
          1. (Omissis). 
              2. Le copie per immagine  su  supporto  informatico  di
          documenti  originali  formati  in   origine   su   supporto
          analogico  hanno  la  stessa  efficacia  probatoria   degli
          originali da cui sono estratte, se la loro  conformita'  e'
          attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
          autorizzato,  con  dichiarazione  allegata   al   documento
          informatico  e  asseverata  secondo  le   regole   tecniche
          stabilite ai sensi dell'art. 71. 
              3.-6. (Omissis).».