Art. 8 Procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa 1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in cui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale. 2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale. 3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando e' rilasciata su documento informatico separato depositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce. 4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.
Note all'art. 8: - Il testo dell'art. 22, comma 2, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente: «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. (Omissis). 2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'art. 71. 3.-6. (Omissis).».