Art. 23 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  A  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, e' abrogato il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del  mare  18  febbraio  2011,  n.  52,
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102». 
  2. Per quanto non espressamente indicato dal presente  regolamento,
fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui
all'articolo 2, comma 1,  si  applicano  le  procedure  indicate  nei
manuali  e   nelle   guide   rese   disponibili   nel   sito   SISTRI
(www.sistri.it),  previo  visto   di   approvazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
  3. In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis,  del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, le procedure  di  affidamento  del  sistema  di
tracciabilita' informatica dei rifiuti assicurano: 
    a)  la  razionalizzazione  e  la  semplificazione  del   sistema,
attraverso l'abbandono dei dispositivi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera d), del presente decreto e l'individuazione  di  strumenti
idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei
rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
    b) la tenuta in formato elettronico  dei  registri  di  carico  e
scarico e dei formulari di trasporto con  compilazione  in  modalita'
off-line e trasmissione  asincrona  dei  relativi  dati,  nonche'  la
generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della
corrispondente documentazione; 
    c) la semplificazione degli  obblighi  informativi  alle  imprese
attraverso l'interazione e il coordinamento con banche  dati  in  uso
alla pubblica  amministrazione,  garantendo,  per  quanto  possibile,
l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili; 
    d) la garanzia di  interoperabilita'  con  i  sistemi  gestionali
utilizzati dalle imprese, dalle  associazioni  di  categoria  e  loro
societa' di servizi e  realizzazione  di  specifici  sistemi  per  le
imprese che non dispongono di sistemi gestionali; 
    e) la sostenibilita' dei costi; 
    f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza  e
formazione per le imprese. 
  4. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  sono
disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di
installazione e di utilizzo delle black box di  cui  all'articolo  1,
comma 1, lettera d) ed eventualmente anche  dei  dispositivi  USB  ad
esse collegati previa verifica  di  sostenibilita'  tecnico-economica
condotta   dall'Agenzia   per   l'Italia   digitale   con   l'attuale
concessionario del sistema SISTRI, senza oneri a carico del Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.  Con  il
medesimo decreto e'  disciplinata  la  rimodulazione  dei  contributi
dovuti dalla categoria dei trasportatori. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  18  febbraio  2011,  n.  52,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 11, comma 9-bis del  decreto-legge
          n. 101, del 2013, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2008/98/CE e' riportata nelle note  alle
          premesse. 
              - Il citato decreto legislativo n.  152  del  2006,  e'
          riportato nelle note alle premesse. 
              - La legge 25 gennaio 1994, n. 70, e'  riportata  nelle
          note all'art. 15.