Art. 17 Materiale elettrico conforme che presenta rischi 1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, ritiene che un materiale elettrico, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, chiede all'operatore economico interessato di provvedere, affinche' tale materiale elettrico, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che tale materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i materiali elettrici interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del materiale elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario, l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della Commissione europea previsti dall'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva 2014/35/UE.
Nota all'art. 17: Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/35/UE si veda nelle note alle premesse.