Art. 17 
 
 
          Materiale elettrico conforme che presenta rischi 
 
  1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo  aver  effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2,  ritiene  che
un materiale elettrico, pur conforme al presente decreto, presenta un
rischio per la salute o la sicurezza  delle  persone,  degli  animali
domestici o dei beni, chiede all'operatore economico  interessato  di
provvedere, affinche' tale materiale elettrico,  all'atto  della  sua
immissione sul mercato, non presenti piu' tale  rischio  o  che  tale
materiale elettrico sia, a seconda dei casi, ritirato dal  mercato  o
richiamato entro un periodo  di  tempo  congruo,  proporzionato  alla
natura del rischio. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei  confronti  di  tutti  i  materiali
elettrici  interessati  che  lo  stesso  ha  messo   a   disposizione
sull'intero mercato dell'Unione. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono
tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari
all'identificazione  del  materiale  elettrico  interessato,  la  sua
origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura  dei  rischi
connessi, nonche' la  natura  e  la  durata  delle  misure  nazionali
adottate. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  21,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/35/UE. 
 
            Nota all'art. 17: 
            Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/35/UE si
          veda nelle note alle premesse.