Art. 6 Obblighi dei distributori 1. Quando mettono il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere il materiale elettrico a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dalla documentazione richiesta, nonche' da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in una lingua che puo' essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 3, commi 5 e 6, e all'articolo 5, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non e' conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, non mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. I distributori garantiscono che, mentre il materiale elettrico e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformita' agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I. 4. I distributori, che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme al presente decreto, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenta un rischio, i distributori ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' del materiale elettrico. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato.