Art. 6 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1.  Quando  mettono  il  materiale  elettrico  a  disposizione  sul
mercato, i distributori si comportano  con  la  dovuta  diligenza  ed
applicano le prescrizioni del presente decreto. 
  2. Prima di mettere  il  materiale  elettrico  a  disposizione  sul
mercato, i distributori verificano che esso rechi  la  marcatura  CE,
che sia  accompagnato  dalla  documentazione  richiesta,  nonche'  da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in  una  lingua  che  puo'
essere facilmente compresa  dagli  utilizzatori  finali  nello  Stato
membro in cui il materiale elettrico deve essere messo a disposizione
sul mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che  il
fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni  di
cui, rispettivamente, all'articolo 3, commi 5 e 6, e all'articolo  5,
comma 3. Il distributore, se ritiene o ha motivo di ritenere  che  il
materiale elettrico non  e'  conforme  agli  obiettivi  di  sicurezza
menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I,
non mette il materiale elettrico a disposizione sul  mercato  fino  a
quando non sia stato reso  conforme.  Inoltre,  quando  il  materiale
elettrico  presenta  un  rischio,  il  distributore  ne  informa   il
fabbricante o l'importatore e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, mentre il  materiale  elettrico
e'  sotto   la   loro   responsabilita',   le   sue   condizioni   di
immagazzinamento  o  di  trasporto  non  mettono  a  rischio  la  sua
conformita' agli obiettivi di sicurezza  menzionati  all'articolo  1,
commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I. 
  4. I distributori, che ritengono o hanno motivo di ritenere che  il
materiale elettrico da essi messo a disposizione sul mercato  non  e'
conforme al presente decreto, si assicurano che siano prese le misure
correttive necessarie per rendere conforme tale materiale  elettrico,
per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora  il
materiale elettrico presenta un rischio, i distributori ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la  conformita'  del  materiale  elettrico.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale  elettrico
da essi messo a disposizione sul mercato.