Allegato I (Articolo 1, comma 3) PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE 1. Requisiti generali. a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora cio' non sia possibile, su una scheda che l'accompagna. b) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere assemblati e collegati in maniera sicura ed adeguata. c) Il materiale elettrico e' progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreche' esso sia adoperato in conformita' della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione. 2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico. In conformita' del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinche': a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di lesioni fisiche o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti; b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possono causare un pericolo; c) le persone, gli animali domestici e i beni siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico; d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni prevedibili. 3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico. In conformita' del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinche' il materiale elettrico: a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni; b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni; c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni.