Art. 13 Trasferimenti di munizioni verso uno Stato membro 1. Chi intende trasferire verso uno Stato membro della Unione europea munizioni per uso civile deve munirsi di autorizzazione rilasciata dal prefetto territorialmente competente per il luogo di partenza. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in presenza dei presupposti, delle condizioni e dei requisiti previsti per il rilascio della licenza di trasporto, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e previa acquisizione dell'autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di destinazione, ove prevista. 3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 contiene le indicazioni previste dall'articolo 12, comma 2, del presente decreto. 4. In caso di trasferimento tra armaioli le informazioni relative al mezzo di trasferimento, alla data di partenza e alla data prevista per l'arrivo delle munizioni non sono richieste. 5. L'autorizzazione deve accompagnare le munizioni fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
NOTE ALL'ART. 13 Il testo dell'articolo 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: "Art. 47 (art. 46 T.U. 1926) Senza licenza del Prefetto e' vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. E' vietato altresi', senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.