Art. 21 Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 e corrisponde al modello previsto dall'Allegato V.
NOTE ALL'ART. 21 Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio si veda nelle note alle premesse.