Art. 35 Esplosivi conformi che presentano un rischio 1. Se l'autorita' di sorveglianza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, ritiene che un esplosivo, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, dei beni o dell'ambiente o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, ordina all'operatore economico interessato, che se ne assume i relativi oneri, di far si' che tale esplosivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale rischio o che l'esplosivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 2. L'operatore economico adotta le misure correttive nei confronti di tutti gli esplosivi interessati da esso messi a disposizione sull'intero mercato dell'Unione europea. 3. Delle misure di cui al comma 1 e' data informazione nei termini di cui all'articolo 33, commi 1, ultimo periodo, e 3. Tali informazioni includono tutti i particolari disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dell'esplosivo interessato, la sua origine e la catena di fornitura dell'esplosivo, la natura dei rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4. Qualora, all'esito delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea, la Commissione medesima decida, mediante propri atti di esecuzione, comunicati agli operatori economici interessati, che le misure adottate dall'autorita' di sorveglianza del mercato non siano giustificate, quest'ultima adotta tutti i provvedimenti necessari per conformarsi a tale decisione. L'autorita' di sorveglianza assume, inoltre, i provvedimenti necessari per conformarsi alle decisioni con le quali la Commissione ritiene legittime le misure adottate da altri Stati membri e ne informa la Commissione. I provvedimenti sono emanati all'atto del ricevimento della decisione della Commissione dell'Unione europea.