(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 
 
    All'articolo 1, comma 2,  dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
    «a-bis) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
"Nei  territori  ove  la  convenzione  Consip  sia  scaduta   trovano
applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed  economiche
gia' previste nella medesima convenzione scaduta"». 
    Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.   1-bis   (Disposizioni   in   materia   di    assegnazione
provvisoria). - 1. All'articolo 1, comma 108, della legge  13  luglio
2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a)  al  quarto  periodo,  le  parole:  "Limitatamente  all'anno
scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti:  "Limitatamente
agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole:  "2014/2015"
sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016"; 
      b) dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: "Per l'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria  di  cui  ai  periodi
precedenti   puo'   essere   richiesta   sui   posti    dell'organico
dell'autonomia nonche' sul contingente di posti di cui  al  comma  69
del  presente  articolo.  Nel  caso  dovesse   emergere   una   spesa
complessiva superiore a quella  prevista  dalla  presente  legge,  si
applicano i commi 206 e 207 del presente articolo". 
    Art. 1-ter (Misure urgenti in materia di assunzioni del personale
docente per l'anno scolastico 2016/2017). - 1. Per l'anno  scolastico
2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale  docente
della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre  2016.  La
decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla  presa  di
servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e  alla
nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente
competenti del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016. 
    2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della  legge
13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validita'  delle  graduatorie,
se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico
2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma
01, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.
297, e successive modificazioni. 
    Art. 1-quater (Disposizioni riguardanti i  docenti  della  scuola
dell'infanzia). - 1. Fino all'approvazione  delle  graduatorie  della
scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1,  comma  114,
della legge 13 luglio 2015, n.  107,  i  soggetti  inseriti  a  pieno
titolo nelle graduatorie di merito  della  scuola  dell'infanzia  del
concorso   bandito   con   decreto   direttoriale    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  n.  82  del  24
settembre  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª   serie
speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei
ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui  all'articolo
399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono  assunti,  in  deroga
all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto  legislativo  n.  297
del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso  e  nei
ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107  del
2015, con le seguenti condizioni e modalita': 
      a) le assunzioni avvengono in subordine  rispetto  ai  soggetti
ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai
sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale  massima  per
ciascuna  regione  del  50  per  cento  dei  posti,  riservata   allo
scorrimento delle graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami,  e
comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per
cento,  rispetto  ai  posti   disponibili   per   ciascuna   regione,
individuata con il decreto di cui al comma 2; 
      b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini  e  con  le
modalita' stabiliti con  il  decreto  di  cui  al  comma  2,  possono
presentare   apposita   istanza   al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, nella quale  indicano  l'ordine  di
preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. 
    2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definiti i termini e le modalita' attuative del comma 1. 
    3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di  cui
al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive  graduatorie
di merito e ad esaurimento. 
    4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in
caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al  comma  1,  le
graduatorie di merito del concorso bandito con  decreto  direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82
del 24 settembre 2012, sono soppresse. 
    5. Le  graduatorie  di  merito  delle  scuole  dell'infanzia  del
concorso di cui all'articolo 1, comma  114,  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018  e  2018/2019,  in
deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  sono
valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e  disponibili,  in
luogo di quelli  messi  a  concorso.  All'assunzione  dalle  medesime
graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. 
    Art.  1-quinquies  (Contribuzione  alle  scuole   paritarie   che
accolgono alunni con disabilita'). - 1. A decorrere  dall'anno  2017,
e' corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla  legge
10 marzo 2000, n. 62, in  proporzione  agli  alunni  con  disabilita'
frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. 
    2. Ai fini della verifica  del  mantenimento  della  parita',  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  accerta
annualmente,  con  le  risorse  umane,  finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10  marzo  2000,  n.
62. 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di  euro
annui a decorrere  dal  2017,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13
luglio 2015, n. 107. 
    Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e  saltuaria).  -  1.
Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  1,  comma  129,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1,  commi  79  e  85,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche  e  le
competenti    articolazioni    del     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  e  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione
al fine di  garantire,  ciascuna  per  la  parte  di  competenza,  la
tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed
il pagamento mensile delle  somme  spettanti  al  personale  a  tempo
determinato per  le  prestazioni  di  lavoro  rese,  con  particolare
riferimento agli  incarichi  di  supplenza  breve  e  saltuaria,  nel
rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
pagamento  deve  comunque  avvenire  entro   il   trentesimo   giorno
successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma  restando
la disponibilita' delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento
delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e  saltuaria.
Gli adempimenti e il  rispetto  dei  termini  previsti  dal  predetto
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  concorrono  alla
valutazione   dei   dirigenti   scolastici   e   di   quelli    delle
amministrazioni   coinvolte   e   sono   fonte   di   responsabilita'
dirigenziale ove le  violazioni  riscontrate  siano  riconducibili  a
cause imputabili al loro operato. 
    2. Al fine di assicurare un'efficiente e  corretta  gestione  del
personale supplente, e' assegnato un codice identificativo univoco al
personale docente  e  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  (ATA),
individuato quale destinatario di  incarichi  di  supplenza  breve  e
saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del  contratto  ed
accompagna la vita lavorativa del supplente breve  e  saltuario  fino
all'eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola  e
conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. E' garantita la
corrispondenza tra i codici univoci  e  le  partite  stipendiali  del
supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le
procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico. 
    Art.  1-septies   (Disposizioni   in   materia   di   ordinamento
professionale dei periti industriali). - 1.  Alla  legge  2  febbraio
1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1, comma 1, le  parole:  "ai  licenziati  degli
istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma  secondo
gli ordinamenti scolastici" sono sostituite dalle seguenti: "a coloro
che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55,  comma  1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328"; 
      b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: "del diploma
di perito industriale" sono sostituite dalle seguenti: "della  laurea
di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328"; 
      c) all'articolo 2, i commi 3 e 4 sono abrogati; 
      d) all'articolo 3, il comma 3 e' abrogato. 
    2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della  legge
2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge
i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati  e  validi  ai
fini  dell'ammissione   all'esame   di   Stato   per   l'abilitazione
all'esercizio  della  libera  professione,  nonche'  i  provvedimenti
adottati dagli organi professionali  dei  periti  industriali  e  dei
periti industriali laureati secondo  le  disposizioni  vigenti  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima  data.
Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere  all'esame
di Stato per l'abilitazione all'esercizio  della  libera  professione
anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine
ai sensi della normativa previgente». 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis (Scuole di specializzazione non mediche). - 1.  Nelle
more  di  una  definizione  organica  della  materia,  le  scuole  di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo  1982,  n.  162,  riservate  alle  categorie  dei   veterinari,
odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici  e  psicologi  sono
attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo
8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. 
    Art. 2-ter  (Riconoscimento  di  crediti  formativi  universitari
negli istituti tecnici superiori). - 1.  All'articolo  1,  comma  51,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo  periodo,  la  parola:
"cento"  e'  sostituita  dalla  seguente:  "quaranta"  e  la  parola:
"centocinquanta" e' sostituita dalla seguente: "sessantadue". 
    Art. 2-quater (Incremento dei compensi ai commissari del concorso
per docenti). - 1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i compensi per i componenti delle commissioni di esame  del  concorso
di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107,
entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti  a  tal  fine
iscritti nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  incluse  le  risorse   di   cui
all'articolo 1, comma 112, della medesima  legge  n.  107  del  2015,
incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016. 
    2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 8 milioni
di euro per l'anno 2016.  Al  relativo  onere  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione,  per  l'anno  2016,  del  fondo   per   il
funzionamento di cui  all'articolo  1,  comma  601,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. 
    3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 e' incrementato
di 8 milioni di euro nell'anno 2017. Al relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
    Art. 2-quinquies (Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge
28 dicembre 2015, n. 208). - 1.  All'articolo  1,  comma  979,  della
legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  al  primo  periodo,  le  parole:
"cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea" sono
soppresse e dopo le parole: "territorio nazionale," sono inserite  le
seguenti: "in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in
corso di validita'". 
    Art. 2-sexies (ISEE  dei  nuclei  familiari  con  componenti  con
disabilita'). -  1.  Nelle  more  dell'adozione  delle  modifiche  al
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire  le  sentenze  del
Consiglio di Stato, sezione IV, nn. 00841, 00842 e  00838  del  2016,
nel calcolo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente
(ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone  con
disabilita' o non autosufficienti, come definite dall'allegato  3  al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del
2013, anche ai fini del  riconoscimento  di  prestazioni  scolastiche
agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui  all'articolo  5
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  i  trattamenti
assistenziali, previdenziali e  indennitari,  comprese  le  carte  di
debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche  in
ragione della condizione di disabilita', laddove non  rientranti  nel
reddito complessivo ai fini dell'IRPEF; 
      b) in luogo  di  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  4,
lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri n. 159 del 2013, e' applicata la maggiorazione dello 0,5
al parametro della scala di equivalenza di  cui  all'allegato  1  del
predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con  disabilita'
media, grave o non autosufficiente. 
    2. I trattamenti di cui al comma 1,  lettera  a),  percepiti  per
ragioni diverse dalla condizione di disabilita', restano inclusi  nel
reddito disponibile di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  n.  201
del  2011.  Gli  enti  erogatori  di  tali  trattamenti,  anche   con
riferimento a prestazioni per il diritto allo  studio  universitario,
ai fini dell'accertamento  dei  requisiti  per  il  mantenimento  del
trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare  del
trattamento  percepito  dal  beneficiario  eventualmente  valorizzato
nell'ISEE medesimo,  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
scala di equivalenza. 
    3. Gli  enti  che  disciplinano  l'erogazione  delle  prestazioni
sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto  gli  atti
anche normativi necessari all'erogazione delle nuove  prestazioni  in
conformita' con le disposizioni del presente articolo,  nel  rispetto
degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino  a  tale
data, le prestazioni sociali agevolate in corso di  erogazione  sulla
base delle disposizioni previgenti. 
    4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2  cessa  a
far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla  pubblicazione
delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione
sostitutiva unica  concernente  le  informazioni  necessarie  per  la
determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1. 
    5.  Al  maggior  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, per gli effetti stimati sul numero  dei  beneficiari  delle
prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro
annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno  tre
figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e pari a 700.000  euro  annui  con  riferimento  all'assegno  di
maternita' di base, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1  milione
di  euro  annui  a  decorrere  dal   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale  per  le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8
novembre 2000, n. 328. 
    6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  derivanti  dal   presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica».