Art. 8 
 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
  1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in cui si
espletano le procedure di abilitazione, nella prima riunione,  elegge
tra i propri componenti il presidente ed il segretario. Nella  stessa
riunione,  la  commissione,  prima  di  accedere  alle  domande   dei
candidati, definisce le  modalita'  organizzative  e  di  valutazione
delle pubblicazioni scientifiche  e  dei  titoli  per  l'espletamento
delle procedure di abilitazione, distinte per fascia,  nei  limiti  e
secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4,  comma  1.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo  di  due
giorni  al  Responsabile  del  procedimento  individuato   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 3, il quale ne  assicura  la  pubblicita'  sul
sito del Ministero dedicato alle procedure di abilitazione per  tutta
la durata dei lavori. 
  2.  Le  commissioni  accedono  per  via  telematica  alle  domande,
all'elenco dei titoli e  delle  pubblicazioni  scientifiche,  nonche'
alla relativa documentazione, presentati ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 5. Per garantire la riservatezza dei  dati,  l'accesso  avviene
tramite codici di accesso attribuiti e  comunicati  dal  Ministero  a
ciascuno dei commissari. 
  3. La commissione conclude la valutazione di ciascuna  domanda  nel
termine di tre mesi decorrenti dalla scadenza  del  quadrimestre  nel
corso del quale e' stata presentata la candidatura. 
  4. Entro venti giorni dalla  scadenza  di  ciascun  quadrimestre  e
tenuto conto esclusivamente di quanto contenuto nella  domanda,  sono
calcolati  i  valori  dei  parametri  dell'attivita'  scientifica  di
ciascuno dei candidati che hanno presentato  domanda  nel  corso  del
quadrimestre. I medesimi valori sono  comunicati  telematicamente  al
singolo candidato. I candidati possono ritirare la  domanda  entro  i
successivi dieci giorni. 
  5. La commissione nello svolgimento dei lavori puo' avvalersi della
facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da parte di esperti
revisori ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera i), della legge.
La facolta' e' esercitata su proposta di uno  o  piu'  commissari,  a
maggioranza assoluta dei componenti della commissione. Il  parere  e'
obbligatorio  nel  caso  di  candidati  afferenti   ad   un   settore
scientifico-disciplinare che pur appartenendo al settore  concorsuale
oggetto della procedura non e' rappresentato nella commissione. 
  6. La commissione formula  la  valutazione  con  motivato  giudizio
espresso sulla base di criteri, parametri e indicatori  differenziati
per  funzioni  e  per  settore   concorsuale,   definiti   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 1, e fondato sulla valutazione  dei  titoli  e
delle pubblicazioni scientifiche  presentati  da  ciascun  candidato,
previa  sintetica  descrizione  del   contributo   individuale   alle
attivita' di ricerca  e  sviluppo  svolte.  Nell'ipotesi  in  cui  il
decreto di cui all'articolo 4, comma 1, preveda che  il  possesso  di
adeguati  indicatori   dell'attivita'   scientifica   dei   candidati
costituisca    condizione    necessaria    per    il    conseguimento
dell'abilitazione,  la  commissione  puo'  motivare  il  diniego   di
abilitazione limitatamente all'assenza di tale requisito. L'eventuale
dissenso dal parere pro veritate di cui al comma 6  e'  adeguatamente
motivato. La commissione  attribuisce  l'abilitazione  a  maggioranza
assoluta dei componenti. 
  7. Se la commissione  non  ha  concluso  le  valutazioni  entro  la
scadenza del termine di cui  al  comma  3,  il  competente  direttore
generale del Ministero  avvia  la  procedura  di  sostituzione  della
commissione, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica e con oneri a carico delle disponibilita' di bilancio  degli
atenei, con le modalita' di cui all'articolo 7 e fermi  restando  gli
atti compiuti ai sensi dell'articolo 6,  assegnando  un  termine  non
superiore a tre mesi per la conclusione dei lavori. E' facolta' della
nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,
fare salvi con atto motivato  gli  atti  compiuti  dalla  commissione
sostituita. Nell'ipotesi di modifica dei criteri di  valutazione  dei
candidati,  e'  facolta'  degli  stessi  di   ritirare   la   propria
candidatura  nei  dieci  giorni  successivi  alla  pubblicazione  dei
medesimi criteri. 
  8. La commissione si  avvale  di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,  ove
acquisiti,  e  le  eventuali  espressioni   di   dissenso   da   essi
costituiscono parte integrante e necessaria dei  verbali.  I  verbali
redatti e  sottoscritti  dalla  commissione  sono  trasmessi  tramite
procedura informatizzata al Ministero entro dieci giorni, in modo  da
consentirne la  pubblicazione  entro  i  successivi  venti  giorni  e
comunque non oltre il  termine  di  cui  all'articolo  16,  comma  3,
lettera e), primo periodo, della legge. 
  9. Gli atti relativi alla procedura di abilitazione sono pubblicati
sul sito del Ministero per un periodo di sessanta giorni. Gli elenchi
nominativi dei candidati abilitati  per  settore  concorsuale  e  per
fascia restano pubblicati  sul  medesimo  sito  per  l'intera  durata
dell'abilitazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per l'art. 16, comma 3, lettere e) ed i), della legge
          30 dicembre 2010, n. 240, si vedano le note alle premesse.