(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
               AL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2016, N. 67 
 
    All'articolo 1,  comma  8,  le  parole:  «euro  69.799.938»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 70.305.952» e dopo  le  parole:  «n.
198»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  comprese  le  attivita'   di
addestramento della Guardia costiera libica». 
    All'articolo 2, comma  9,  le  parole:  «euro  236.402.196»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 253.875.400» e dopo le parole:  «del
Daesh,» sono inserite le seguenti: «anche al  fine  di  agevolare  le
richieste di aiuto umanitario della popolazione civile,». 
    All'articolo 3: 
    al comma 3, le parole: «comma 4» sono sostituite dalle  seguenti:
«comma 3»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis.  All'articolo  5,   comma   5,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"». 
    All'articolo 4: 
    al comma 4, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
    «e-bis) euro 117.00 per la  cessione,  a  titolo  gratuito,  alla
Repubblica d'Iraq di materiale di armamento leggero»; 
    al comma 6, dopo le parole: «commi  4  e  5,»  sono  inserite  le
seguenti: «lettera b),» e dopo le parole: «n. 198,» sono inserite  le
seguenti: «nonche' dall'articolo 1, comma 32,  del  decreto-legge  28
dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
febbraio 2013, n. 12, con oneri a carico della controparte,»; 
    al comma 10, le parole: «30 giugno 2016»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Nell'ambito delle missioni internazionali,  al  fine  di
garantire l'interoperabilita' e l'uniformita'  delle  misure  per  la
conservazione in sicurezza del munizionamento e degli  esplosivi,  le
Forze armate applicano le direttive emanate  dall'autorita'  militare
nazionale in conformita' con le procedure tecnico-operative  adottate
dalle organizzazioni internazionali  alle  quali  l'Italia  partecipa
nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione  tra  i
Paesi aderenti». 
    All'articolo 7, comma 4, le parole: «in ciascun  esercizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2016». 
    All'articolo 8, comma 1,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Nell'ambito dello stanziamento di cui  al  presente  comma,
sono promossi  interventi,  previsti  dal  Piano  d'azione  nazionale
"Donne, pace e sicurezza -- WPS 2014-2016", predisposto dal  Comitato
interministeriale per i diritti umani, operante presso  il  Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   con
particolare  riguardo  a  programmi  aventi  tra  gli  obiettivi   la
prevenzione, la protezione e  il  contrasto  alla  violenza  sessuale
sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata  come  tattica  di
guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti  umani,  nonche'  le
misure a sostegno delle iniziative di pace promosse  dalle  donne  in
attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e delle successive risoluzioni  del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Sono
altresi'   promossi   programmi   aventi   tra   gli   obiettivi   la
riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela  e  la
promozione dei diritti dei minori e degli anziani,  nonche'  progetti
di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti  sono  adottati
coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto  pubblico
allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile  dell'Agenda
2030 e con i principi del diritto internazionale in materia». 
    All'articolo 11, comma 1: 
    all'alinea, le parole: «euro 1.272.697.711» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 1.290.793.929»; 
    la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
    «e) quanto ad euro 30.000.000, mediante corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della
legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  integrata  dall'articolo  11,
comma 13, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59»; 
    dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti: 
    «f-bis) quanto ad euro 623.014, mediante corrispondente riduzione
del  fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2,  comma
616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
    f-ter)  quanto  ad  euro   7.473.204,   mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30,  comma
2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».