(Convenzione-art. 1)
                                                             Allegato 
 
                             CONVENZIONE 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
                           E LA SANTA SEDE 
                         IN MATERIA FISCALE 
 
    Il Governo della Repubblica italiana e  la  Santa  Sede,  qui  di
seguito denominati anche Parti contraenti; 
    tenuto  conto  della  speciale  rilevanza  dei  rapporti  tra  la
Repubblica  italiana  e  la  Santa  Sede,  caratterizzati  da   mutua
collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni  condivise  in
materie di interesse comune; 
    avendo al riguardo presenti, da parte della Repubblica  italiana,
i principi sanciti dalla propria  Costituzione,  e,  da  parte  della
Santa Sede, gli insegnamenti del Concilio Ecumenico Vaticano II e  le
norme di diritto canonico; 
    considerato che i rapporti tra la Repubblica italiana e la  Santa
Sede sono regolati dai  Patti  lateranensi  e,  in  particolare,  dal
Trattato tra l'Italia e la Santa  Sede,  sottoscritto  l'11  febbraio
1929 (d'ora in avanti, Trattato del Laterano); 
    tenuto conto del processo in atto verso l'affermazione a  livello
globale della trasparenza nel campo  delle  relazioni  finanziarie  e
concordando sull'opportunita' di assicurare la piu' ampia trasparenza
anche  attraverso  lo  scambio  di  informazioni  ai   fini   fiscali
nell'ambito della cooperazione amministrativa; 
    attesa la peculiarita' geografica dello Stato  della  Citta'  del
Vaticano, a motivo della cui limitata estensione  furono  individuate
le zone extraterritoriali di cui  agli  articoli  13,  14  e  15  del
Trattato del Luterano; 
    concordando  inoltre  sull'opportunita'  di   prevedere   che   i
contribuenti residenti in  Italia  possano  adempiere  pienamente  ai
propri  obblighi  fiscali,  nonche'  sull'esigenza  di   dare   piena
attuazione all'articolo 16, alinea primo, del Trattato del Luterano; 
 
                    Hanno convenuto di concludere 
                      la presente Convenzione: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                       Scambio di informazioni 
 
    1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti si scambiano le
informazioni verosimilmente rilevanti per applicare  le  disposizioni
della   presente   Convenzione   oppure   per   l'amministrazione   o
l'applicazione del diritto interno relativo alle imposte di qualsiasi
natura o denominazione riscosse per  conto  delle  Parti  contraenti,
delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella misura  in  cui
l'imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. 
    2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da una Parte
contraente  sono  tenute  segrete  analogamente   alle   informazioni
ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detta Parte  e
sono  comunicate  soltanto  alle  persone  o  autorita'  (compresi  i
tribunali  e   le   autorita'   amministrative)   che   si   occupano
dell'accertamento  o  della  riscossione  delle  imposte  di  cui  al
paragrafo 1, delle procedure  o  dei  procedimenti  concernenti  tali
imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per tali  imposte,  o
del controllo delle attivita' precedenti. 
    Tali persone  o  autorita'  possono  utilizzare  le  informazioni
unicamente per questi fini. Ai medesimi fini esse  possono  rivelarle
nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o di una  decisione
giudiziaria.  Nonostante  le  disposizioni  precedenti,   una   Parte
contraente puo' utilizzare per altri fini le  informazioni  ricevute,
se tali informazioni possono essere impiegate  per  tali  altri  fini
secondo  la  legislazione  di  entrambe  le  Parti  e  le   autorita'
competenti della Parte richiesta ne hanno approvato l'impiego. 
    3. Le disposizioni dei paragrafi l e 2 non possono in nessun caso
essere interpretate  nel  senso  d'imporre  a  una  Parte  contraente
l'obbligo di: 
      a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria
legislazione e prassi amministrativa ovvero a quella dell'altra Parte
contraente; 
      b) fornire informazioni che  non  possono  essere  ottenute  in
virtu' della propria legislazione o prassi amministrativa  ovvero  di
quella dell'altra Parte contraente; 
      c) fornire informazioni  che  potrebbero  rivelare  un  segreto
commerciale,  industriale   o   professionale   oppure   procedimenti
commerciali o informazioni la  cui  comunicazione  sarebbe  contraria
all'ordine pubblico. 
    4. Se le informazioni sono richieste da una Parte  contraente  in
conformita' del presente articolo, l'altra  Parte  contraente  usa  i
poteri a  sua  disposizione  al  fine  di  ottenere  le  informazioni
richieste, anche qualora esse non  le  siano  utili  a  fini  fiscali
propri. L'obbligo di cui  al  periodo  precedente  e'  soggetto  alle
limitazioni previste nel paragrafo 3, le quali non possono essere  in
nessun caso  interpretate  nel  senso  di  permettere  ad  una  Parte
contraente di rifiutare  di  fornire  informazioni  solo  perche'  la
stessa non ne ha un interesse ai propri fini fiscali. 
    5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3  devono  essere
interpretate nel senso che una Parte  contraente  puo'  rifiutare  di
comunicare informazioni unicamente perche' queste  sono  detenute  da
una banca, da  un  altro  istituto  finanziario  o  ente  che  svolge
professionalmente  un'attivita'  di   natura   finanziaria,   da   un
mandatario o persona che opera in qualita'  di  agente  o  fiduciario
oppure perche'  dette  informazioni  si  riferiscono  a  diritti  sul
capitale di rischio o di debito di un'entita'. 
    6.  La  Parte  richiedente  deve   sfruttare   tutte   le   fonti
d'informazione abituali  previste  dalla  propria  procedura  fiscale
interna prima di richiedere informazioni. 
    7. Le autorita' fiscali della Parte richiedente,  all'atto  della
richiesta di informazioni, forniscono alle autorita' competenti della
Parte richiesta le seguenti informazioni: 
      i)  l'identita'  della  persona   oggetto   del   controllo   o
dell'inchiesta; 
      ii) il periodo di tempo oggetto della domanda; 
      iii)  la  descrizione  delle  informazioni  richieste,  nonche'
indicazioni sulla forma nella quale  la  Parte  richiedente  desidera
ricevere tali informazioni dalla Parte richiesta; 
      iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; 
      v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del  detentore  presunto
delle informazioni richieste. 
    8. Il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo
scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito  fiscale  il
piu' ampio possibile, senza tuttavia consentire alle Parti contraenti
di  intraprendere  una  ricerca  generalizzata  e  indiscriminata  di
informazioni («fishing expedition») o di  domandare  informazioni  la
cui rilevanza  in  merito  agli  affari  fiscali  di  un  determinato
contribuente non  e'  verosimile;  sebbene  il  paragrafo  7  preveda
importanti requisiti di tecnica  procedurale  volti  a  impedire  una
ricerca generalizzata  e  indiscriminata  di  informazioni  («fishing
expedition»), i punti da (i) a (v) del paragrafo 7 non devono  essere
interpretati  in  modo  da  ostacolare  uno  scambio   effettivo   di
informazioni; la condizione «verosimilmente  rilevante»  puo'  essere
soddisfatta in oasi relativi ad un singolo contribuente (identificato
con il nome oppure con altre modalita') ovvero in  casi  relativi  ad
una pluralita' di contribuenti (identificati con il nome  oppure  con
altre modalita'). 
    9. Le disposizioni del presente articolo sono  applicabili,  alle
domande di informazioni presentate dalla Parte richiedente alla Parte
richiesta a partire dalla data di entrata in  vigore  della  presente
Convenzione e che si riferiscono  a  fatti  esistenti  o  circostanze
realizzate a partire dal 1° gennaio 2009.