(Convenzione-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
                   Risoluzione delle controversie 
 
    Le autorita' competenti delle Parti contraenti faranno  del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione.