(Convenzione-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
                        Autorita' competenti 
 
    Le  Parti  contraenti  indicheranno  per   via   diplomatica   le
rispettive autorita' competenti a porre  in  essere  gli  adempimenti
stabiliti dalla presente  Convenzione  entro  sessanta  giorni  dalla
firma della Convenzione.