(Convenzione-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
 
            Disposizioni relative al periodo transitorio 
 
    1. Per gli anni di  imposta  2014  e  2015,  i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, possono avvalersi delle disposizioni  di
cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, comunicando tale opzione,  entro
180  giorni  dalla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
Convenzione, all'autorita' competente indicata dalla Santa Sede. 
    2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del  paragrafo
1 con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.