Art. 4. Disposizioni relative al periodo transitorio 1. Per gli anni di imposta 2014 e 2015, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, comunicando tale opzione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, all'autorita' competente indicata dalla Santa Sede. 2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione sono individuate le disposizioni attuative del paragrafo 1 con i provvedimenti di cui all'articolo 10, paragrafo 2.