Art. 10 
 
               Deontologia e scetticismo professionale 
 
  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Deontologia e scetticismo professionale). - 1. I  soggetti
abilitati all'esercizio dell'attivita' di revisione legale rispettano
i principi di deontologia professionale elaborati da  associazioni  e
ordini professionali  congiuntamente  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Consob.  A  tal  fine,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze sottoscrive  una  convenzione  con  gli
ordini e le associazioni  professionali  interessati,  finalizzata  a
definire le modalita' di elaborazione dei principi. 
  2. Il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  che
effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera
revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la  possibilita'
che si verifichi un  errore  significativo  attribuibile  a  fatti  o
comportamenti  che  sottintendono  irregolarita',  compresi  frodi  o
errori. 
  3. Il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  che
effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in
particolare durante la revisione delle stime fornite dalla  direzione
riguardanti: il fair value (valore  equo),  la  riduzione  di  valore
delle attivita', gli accantonamenti, i flussi di cassa  futuri  e  la
capacita'   dell'impresa   di   continuare   come    un'entita'    in
funzionamento. 
  4. Ai fini del presente articolo, per  "scetticismo  professionale"
si  intende  un  atteggiamento   caratterizzato   da   un   approccio
dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero
indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode,  nonche'
da  una  valutazione  critica  della  documentazione  inerente   alla
revisione.».