Art. 11 
 
                Riservatezza e segreto professionale 
 
  1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.
39, e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Riservatezza e segreto professionale). - 1.  Tutte  le
informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore  legale
e la societa' di revisione legale nello svolgimento  della  revisione
legale sono  coperti  dall'obbligo  di  riservatezza  e  dal  segreto
professionale. 
  2. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita'  di  revisione
legale rispettano i principi di riservatezza e segreto  professionale
elaborati da associazioni e ordini  professionali  congiuntamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita  la  Consob.  A  tal
fine, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sottoscrive  una
convenzione  con  gli  ordini   e   le   associazioni   professionali
interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione  dei
principi. 
  3. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di  cui  ai
commi 1 e 2 non  ostacolano  l'applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo. 
  4. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale di  cui  ai
commi 1 e 2 continuano a  valere  anche  successivamente  al  termine
della partecipazione all'incarico di revisione. 
  5. Quando un revisore legale o una societa' di revisione legale  e'
sostituito da un altro revisore legale  o  da  un'altra  societa'  di
revisione legale, il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione
legale uscente  consente  al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione  legale  entrante  l'accesso  a   tutte   le   informazioni
concernenti l'ente sottoposto a revisione  e  l'ultima  revisione  di
tale ente. 
  6. Nel caso in cui un revisore legale o una societa'  di  revisione
legale  effettui  la  revisione  legale  conti  di   un'impresa   che
appartiene a un gruppo la cui societa' controllante  ha  sede  in  un
Paese  terzo,  le  regole  in  materia  di  riservatezza  e   segreto
professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento
al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del  revisore
legale o della societa' di  revisione  legale,  della  documentazione
inerente all'attivita' di revisione, se la suddetta documentazione e'
necessaria per eseguire la revisione del bilancio  consolidato  della
societa' controllante. 
  7. Un revisore legale o una societa' di revisione legale incaricato
della revisione legale di una societa' che ha emesso valori mobiliari
in un Paese terzo o appartenente a un gruppo che presenta il bilancio
consolidato  in  un  Paese  terzo   puo'   trasferire   all'autorita'
competente del Paese terzo in questione le  carte  di  lavoro  o  gli
altri documenti che detiene  inerenti  alla  revisione  dell'ente  in
causa  soltanto  in  presenza  di  accordi  di  cooperazione  di  cui
all'articolo 36. 
  8. Il trasferimento  delle  informazioni  al  revisore  del  gruppo
situato in un Paese terzo e' effettuato ai sensi del  capo  IV  della
direttiva  95/46/CE  e  delle  norme   nazionali   applicabili   alla
protezione dei dati di carattere personale.».