Art. 12 
 
                     Indipendenza e obiettivita' 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Indipendenza e obiettivita'). - 1. Il revisore  legale  e
la societa' di revisione legale che effettuano la  revisione  legale,
nonche' qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente
o  indirettamente  l'esito  della  revisione  legale,  devono  essere
indipendenti dalla societa'  sottoposta  a  revisione  e  non  devono
essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale. 
  1-bis. Il requisito di  indipendenza  deve  sussistere  durante  il
periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale
e durante il periodo  in  cui  viene  eseguita  la  revisione  legale
stessa. 
  1-ter. Il revisore legale o la societa' di  revisione  legale  deve
adottare tutte  le  misure  ragionevoli  per  garantire  che  la  sua
indipendenza non sia influenzata da  alcun  conflitto  di  interessi,
anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere,
dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la societa'  di
revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete,  i  membri  dei
suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori,  i
suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi  a
disposizione o sono sotto il controllo del revisore  legale  o  della
societa'  di   revisione   o   qualsiasi   persona   direttamente   o
indirettamente collegata  al  revisore  legale  o  alla  societa'  di
revisione legale. 
  2. Il revisore  legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  non
effettua la revisione legale di una societa' qualora  sussistano  dei
rischi di autoriesame, di  interesse  personale  o  rischi  derivanti
dall'esercizio del patrocinio legale, o da  familiarita'  ovvero  una
minaccia di  intimidazione,  determinati  da  relazioni  finanziarie,
personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra  tale
societa' e il revisore legale o la societa' di revisione legale o  la
sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare  l'esito
della revisione legale, dalle quali un terzo informato,  obiettivo  e
ragionevole,  tenendo  conto  delle  misure  adottate,  trarrebbe  la
conclusione che l'indipendenza del revisore legale o  della  societa'
di revisione legale risulti compromessa. 
  3. Il revisore legale, la societa'  di  revisione  legale,  i  loro
responsabili chiave della revisione, il loro personale  professionale
e qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione  o
sono sotto il  controllo  di  tale  revisore  legale  o  societa'  di
revisione legale e  che  partecipa  direttamente  alle  attivita'  di
revisione legale, nonche' le persone a loro  strettamente  legate  ai
sensi dell'articolo 1,  punto  2,  della  direttiva  2004/72/CE,  non
possono detenere strumenti finanziari emessi, garantiti o  altrimenti
oggetto di sostegno da un ente sottoposto alla loro revisione legale,
devono astenersi da qualsiasi operazione  su  tali  strumenti  e  non
devono avere sui  medesimi  strumenti  alcun  interesse  beneficiario
rilevante e diretto,  salvo  che  si  tratti  di  interessi  detenuti
indirettamente   attraverso   regimi   di   investimento   collettivo
diversificati,  compresi  fondi  gestiti,  quali  fondi  pensione   o
assicurazione sulla vita. 
  4. Il revisore legale o la societa' di revisione  legale  documenta
nelle  carte  di  lavoro  tutti  i  rischi  rilevanti  per   la   sua
indipendenza nonche' le misure adottate per limitare tale rischi. 
  5. I soggetti di  cui  al  comma  3  non  possono  partecipare  ne'
influenzare in alcun modo l'esito di una revisione legale di un  ente
sottoposto a revisione se: 
    a) possiedono strumenti finanziari dell'ente medesimo, salvo  che
si tratti di interessi detenuti indirettamente attraverso  regimi  di
investimento collettivo diversificati; 
    b) possiedono strumenti finanziari di qualsiasi ente collegato  a
un ente sottoposto a revisione, la cui proprieta' potrebbe causare un
conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita  come
tale, salvo  che  si  tratti  di  interessi  detenuti  indirettamente
attraverso regimi di investimento collettivo diversificati; 
    c) hanno intrattenuto un rapporto  di  lavoro  dipendente  o  una
relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a  revisione
nel periodo di cui al comma 1-bis, che potrebbe causare un  conflitto
di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale. 
  6. Se, durante  il  periodo  cui  si  riferisce  il  bilancio,  una
societa' sottoposta a revisione legale  viene  rilevata  da  un'altra
societa', si fonde con essa o la rileva,  il  revisore  legale  o  la
societa' di revisione legale deve individuare  e  valutare  eventuali
interessi o relazioni in essere o recenti, inclusi i servizi  diversi
dalla  revisione  prestati  a   detta   societa',   tali   da   poter
compromettere,  tenuto  conto  delle  misure  disponibili,   la   sua
indipendenza e la sua capacita' di  proseguire  la  revisione  legale
dopo la data di  efficacia  della  fusione  o  dell'acquisizione.  Il
revisore legale o la societa' di revisione legale adotta,  entro  tre
mesi dalla  data  di  approvazione  del  progetto  di  fusione  o  di
acquisizione, tutti i provvedimenti necessari  per  porre  fine  agli
interessi o alle relazioni di cui al presente comma e, ove possibile,
adotta misure intese a ridurre al minimo  i  rischi  per  la  propria
indipendenza derivanti da tali interessi e relazioni. 
  7. Il revisore legale o  il  responsabile  chiave  della  revisione
legale che effettua  la  revisione  per  conto  di  una  societa'  di
revisione legale non puo' rivestire cariche sociali negli  organi  di
amministrazione dell'ente che ha conferito  l'incarico  di  revisione
ne' prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso
svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso  almeno
un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attivita' in qualita'
di  revisore  legale  o  responsabile  chiave  della  revisione,   in
relazione all'incarico. Tale divieto e' esteso anche ai dipendenti  e
ai  soci,  diversi  dai  responsabili  chiave  della  revisione,  del
revisore legale o della societa' di revisione, nonche' a  ogni  altra
persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o  sono  sotto
il controllo del  revisore  legale  o  della  societa'  di  revisione
legale, nel caso in  cui  tali  soggetti  siano  stati  personalmente
abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per  il
periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento  nell'incarico  di
revisione legale. 
  8. I soci e  i  componenti  dell'organo  di  amministrazione  della
societa'  di  revisione  legale  o  di   un'affiliata   non   possono
intervenire nell'espletamento della revisione legale in un  modo  che
puo' compromettere l'indipendenza e l'obiettivita'  del  responsabile
dell'incarico. 
  9. Il corrispettivo per l'incarico di  revisione  legale  non  puo'
essere subordinato ad alcuna condizione, non puo' essere stabilito in
funzione dei risultati della revisione, ne' puo' dipendere  in  alcun
modo dalla  prestazione  di  servizi  diversi  dalla  revisione  alla
societa'  che  conferisce  l'incarico,   alle   sue   controllate   e
controllanti, da parte  del  revisore  legale  o  della  societa'  di
revisione legale o della loro rete. 
  10.  Il  corrispettivo  per  l'incarico  di  revisione  legale   e'
determinato in modo da garantire la qualita'  e  l'affidabilita'  dei
lavori. A tale fine i  soggetti  incaricati  della  revisione  legale
determinano  le  risorse  professionali  e  le   ore   da   impiegare
nell'incarico avendo riguardo: 
    a)  alla  dimensione,  composizione  e  rischiosita'  delle  piu'
significative grandezze patrimoniali, economiche  e  finanziarie  del
bilancio della societa' che conferisce l'incarico, nonche' ai profili
di rischio connessi al processo di consolidamento dei  dati  relativi
alle societa' del gruppo; 
    b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che  il  lavoro  di
revisione richiede; 
    c) alla necessita' di assicurare, oltre all'esecuzione  materiale
delle  verifiche,  un'adeguata  attivita'  di   supervisione   e   di
indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11. 
  11. La misura della retribuzione dei dipendenti delle  societa'  di
revisione legale che partecipano allo svolgimento delle attivita'  di
revisione legale non puo' essere in alcun modo determinata dall'esito
delle revisioni da essi compiute. 
  12. I soggetti abilitati all'esercizio dell'attivita' di  revisione
legale dei conti rispettano i principi di indipendenza e obiettivita'
elaborati da associazioni e ordini  professionali  congiuntamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze  sentita  la  Consob.  A  tal
fine, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  sottoscrive  una
convenzione  con  gli  ordini   e   le   associazioni   professionali
interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione  dei
principi. 
  13. I soggetti di cui al comma 3 non sollecitano o accettano regali
o favori di natura pecuniaria e non pecuniaria dall'ente sottoposto a
revisione  o  da  qualsiasi  ente  legato  a  un  ente  sottoposto  a
revisione, salvo nel caso in cui  un  terzo  informato,  obiettivo  e
ragionevole   considererebbe   il   loro   valore   trascurabile    o
insignificante.».