Art. 13 
 
           Modalita' di svolgimento della revisione legale 
 
  1. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
39, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 10-bis (Preparazione della revisione legale e valutazione dei
rischi per l'indipendenza). - 1. Il revisore legale o la societa'  di
revisione legale, prima di accettare  o  proseguire  un  incarico  di
revisione legale, deve valutare e documentare: 
    a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed  obiettivita'  di
cui all'articolo 10 e, ove applicabile, all'articolo 17; 
    b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e,  nel
caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli; 
    c) la disponibilita' di personale professionale competente, tempo
e risorse necessari per  svolgere  in  modo  adeguato  l'incarico  di
revisione; 
    d) nel caso di societa' di revisione legale,  l'abilitazione  del
responsabile dell'incarico all'esercizio della  revisione  legale  ai
sensi del presente decreto. 
  Art. 10-ter (Organizzazione interna). - 1. La societa' di revisione
legale, al fine  di  tutelare  l'indipendenza  e  l'obiettivita'  del
revisore legale che effettua la revisione per conto della societa' di
revisione legale, stabilisce direttive e procedure per assicurare  il
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 8. 
  2. Il revisore legale o la societa' di revisione legale si dota  di
procedure  amministrative  e  contabili  adeguate,  di   sistemi   di
controllo interno  della  qualita',  di  procedure  efficaci  per  la
valutazione del rischio e  di  meccanismi  efficaci  di  controllo  e
tutela in materia di sistemi di elaborazione  elettronica  dei  dati.
Tali sistemi di controllo interno della qualita' sono  concepiti  per
conseguire una ragionevole sicurezza che le decisioni e le  procedure
siano rispettate a tutti i livelli della societa' di revisione legale
o della struttura di lavoro del revisore legale. 
  3. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  stabilisce
direttive e procedure  configurate  per  conseguire  una  ragionevole
sicurezza che i suoi dipendenti, nonche' tutte le persone  fisiche  i
cui servizi sono messi  a  sua  disposizione  o  sono  sotto  il  suo
controllo e che partecipano direttamente all'attivita'  di  revisione
legale  dispongano  delle  conoscenze  ed  esperienze  adeguate   per
svolgere l'incarico. 
  4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  stabilisce
direttive e procedure  configurate  per  conseguire  una  ragionevole
sicurezza che l'esternalizzazione di attivita' di revisione  non  sia
effettuata  in  modo  tale  da  compromettere  l'efficacia  del   suo
controllo interno della qualita', ne' la  capacita'  delle  autorita'
competenti di vigilare sul rispetto, da parte del  revisore  o  della
societa' di revisione legale,  degli  obblighi  di  cui  al  presente
decreto  e,  ove  applicabile,  di  cui   al   Regolamento   europeo.
L'esternalizzazione di attivita' di  revisione  non  influisce  sulla
responsabilita' del revisore legale o  della  societa'  di  revisione
legale nei confronti dell'ente sottoposto a revisione. 
  5. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione  legale  adotta
disposizioni organizzative e amministrative appropriate  ed  efficaci
per prevenire, identificare,  eliminare  o  gestire  e  divulgare  al
proprio interno eventuali rischi per la  sua  indipendenza  ai  sensi
degli articoli 10 e 10-bis. 
  6. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  stabilisce
un sistema  di  controllo  interno  della  qualita'  configurato  per
conseguire una ragionevole sicurezza che gli incarichi  siano  svolti
in conformita' ai principi professionali e alle disposizioni di legge
e regolamentari applicabili. Il sistema di  controllo  interno  della
qualita' comprende direttive e procedure adeguate  per  garantire  la
continuita' e la regolarita' nello svolgimento dell'attivita'  e  per
organizzare  la  struttura  del  fascicolo  di   revisione   di   cui
all'articolo 10-quater,  comma  7,  nonche'  per  la  formazione,  il
monitoraggio e il  riesame  del  lavoro  di  coloro  che  partecipano
direttamente alla revisione. 
  7. Il revisore legale o la societa' di  revisione  legale  effettua
annualmente una valutazione  dell'adeguatezza  e  dell'efficacia  del
sistema di controllo interno della qualita' stabilito in applicazione
del presente decreto e, ove applicabile, del  Regolamento  europeo  e
adotta misure appropriate  per  rimediare  a  eventuali  carenze.  Il
revisore legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  conserva  la
documentazione dei risultati di tale valutazione e  degli  interventi
individuati per superare le eventuali carenze rilevate. 
  8. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione  legale  adotta
disposizioni organizzative e amministrative appropriate  ed  efficaci
per fronteggiare  e  documentare  eventuali  incidenti  che  hanno  o
potrebbero avere gravi ripercussioni  sull'integrita'  della  propria
attivita' di revisione legale. 
  9. Il revisore legale o la  societa'  di  revisione  legale  adotta
direttive  e  procedure  in  materia  di  retribuzioni,  inclusa   la
partecipazione agli utili, atte a  fornire  adeguati  incentivi  alla
qualita' del lavoro di revisione legale. Ai fini della valutazione  e
della retribuzione del personale che partecipa alla revisione  o  che
puo' influenzarne lo svolgimento non viene considerata l'entita'  del
fatturato  derivante  dalla  prestazione  di  servizi  diversi  dalla
revisione legale all'ente sottoposto a revisione. 
  10. Le direttive e procedure  di  cui  al  presente  articolo  sono
documentate e comunicate ai dipendenti e collaboratori  del  revisore
legale o della societa' di revisione legale. 
  11. Il sistema di controllo interno della qualita' e' proporzionato
all'ampiezza e alla complessita' delle attivita' di revisione  legale
svolte. Il revisore legale o la societa' di revisione  legale  e'  in
grado di dimostrare all'autorita' competente che le  direttive  e  le
procedure di  controllo  interno  della  qualita'  sono  adeguate  in
considerazione dell'ampiezza e della complessita' delle attivita'  di
revisione legale svolte. 
  Art. 10-quater (Organizzazione del lavoro). - 1. Ove  la  revisione
legale sia effettuata da una societa' di revisione legale, la  stessa
dovra' designare almeno un responsabile  dell'incarico.  La  qualita'
della revisione,  l'indipendenza  e  la  competenza  costituiscono  i
principali criteri ai quali e' improntata la scelta del  responsabile
dell'incarico ai fini della relativa  designazione.  Al  responsabile
dell'incarico  vengono  assegnate  risorse  sufficienti  e  personale
dotato delle necessarie competenze affinche' egli possa espletare  in
modo adeguato le proprie attivita'. 
  2. Il responsabile dell'incarico  e'  attivamente  coinvolto  nello
svolgimento dell'incarico di revisione di cui ha la responsabilita'. 
  3.  Nello  svolgimento  della  revisione  legale,  il  responsabile
dell'incarico dedica sufficiente tempo all'incarico e assegna risorse
sufficienti allo stesso al fine di poter espletare in  modo  adeguato
le proprie funzioni. 
  4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  conservano
la documentazione delle violazioni delle  disposizioni  del  presente
decreto e, ove applicabile, del Regolamento europeo, ad eccezione  di
quelle di lieve entita', nonche' delle eventuali conseguenze di  tali
violazioni, delle misure adottate per porvi rimedio e per  modificare
il proprio sistema di controllo interno della qualita'.  Il  revisore
legale o la societa' di revisione  legale  predispongono  annualmente
una relazione contenente una  descrizione  generale  delle  eventuali
modifiche adottate e comunicano tale relazione al proprio personale. 
  5. Nel caso in cui il revisore legale o la  societa'  di  revisione
legale si rivolga a consulenti esterni, e' tenuto  a  documentare  le
richieste di pareri effettuate e i pareri ricevuti. 
  6. Il revisore legale  o  la  societa'  di  revisione  legale  deve
mantenere una registrazione relativa  a  ogni  cliente  sottoposto  a
revisione, contenente la  denominazione  sociale,  l'indirizzo  e  il
luogo  di  attivita'  del  cliente,  i  responsabili   chiave   della
revisione, ove la stessa venga condotta da una societa' di  revisione
legale, i corrispettivi per la revisione legale e i corrispettivi per
eventuali ulteriori servizi, distinti per ogni esercizio finanziario. 
  7. Il revisore legale o la societa' di revisione legale deve creare
un fascicolo di revisione per ogni  revisione  legale,  contenente  i
dati e i documenti di cui all'articolo 10-bis e, ove  applicabile,  i
dati e i documenti di cui agli articoli da  6  a  8  del  Regolamento
europeo. Il fascicolo di revisione deve altresi'  contenere  tutti  i
dati e i documenti  rilevanti  a  sostegno  della  relazione  di  cui
all'articolo 14 e, ove  applicabile,  delle  relazioni  di  cui  agli
articoli 10 e  11  del  Regolamento  europeo,  nonche'  i  dati  e  i
documenti necessari per monitorare il rispetto delle disposizioni del
presente decreto  e  delle  ulteriori  disposizioni  applicabili.  Il
fascicolo di revisione e' chiuso entro sessanta giorni dalla data  in
cui  viene  sottoscritta  la  predetta  relazione  di  revisione.   I
documenti e le informazioni di cui al  presente  comma  nonche',  ove
applicabile, quelli di cui all'articolo 15  del  Regolamento  europeo
sono conservati per 10 anni dalla data della relazione  di  revisione
alla quale si riferiscono. 
  8. Il revisore legale o la societa' di revisione legale conserva la
documentazione di eventuali reclami scritti  relativi  all'esecuzione
delle revisioni legali  effettuate  per  10  anni  dalla  data  della
relazione di revisione alla quale si riferiscono. 
  Art. 10-quinquies (Revisione legale del bilancio consolidato). - 1.
Nel caso di revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo di
imprese, il revisore del gruppo assume la piena  responsabilita'  per
la relazione di revisione di cui all'articolo 14 o, ove  applicabile,
per la relazione di revisione di cui all'articolo 10 del  Regolamento
europeo e per la relazione aggiuntiva destinata al  comitato  per  il
controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11 del
Regolamento europeo. 
  2. Ai fini della revisione del bilancio  consolidato,  il  revisore
del gruppo valuta  il  lavoro  svolto  da  eventuali  altri  revisori
legali, societa' di revisione legale, revisori ed enti  di  revisione
di un Paese terzo e mantiene documentazione della natura,  tempistica
ed estensione del lavoro da essi svolto e, ove opportuno, del riesame
effettuato dal revisore sulle parti pertinenti  della  documentazione
di revisione di detti revisori. Il revisore  del  gruppo  esamina  il
lavoro  svolto  da  eventuali  altri  revisori  legali,  societa'  di
revisione legale, revisori ed enti di revisione di un Paese terzo, ai
fini della revisione del gruppo e  mantiene  documentazione  di  tale
riesame. La documentazione conservata dal revisore del gruppo e' atta
a consentire all'autorita'  competente  di  esaminare  il  lavoro  da
questi svolto. 
  3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita'  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo, il  revisore  del  gruppo  chiede  il  consenso  dei
revisori legali, societa' di revisione  legale,  nonche'  revisori  o
enti di revisione di un Paese terzo al  trasferimento  o  all'accesso
alla documentazione pertinente durante lo svolgimento della revisione
del bilancio consolidato, come condizione affinche' il revisore possa
basarsi sul lavoro da essi svolto. 
  4. Se il revisore del gruppo non e' nelle condizioni di svolgere le
attivita' di cui al comma 2,  secondo  periodo,  egli  adotta  misure
appropriate e ne informa tempestivamente l'autorita' competente. Tali
misure includono, ove  opportuno,  lo  svolgimento  di  un  ulteriore
lavoro di revisione legale della  societa'  controllata  interessata,
che   puo'   essere   svolto    sia    direttamente    sia    tramite
esternalizzazione, la richiesta agli  amministratori  della  societa'
controllata di ulteriori documenti e notizie utili alla  revisione  e
lo svolgimento, da parte del revisore del  gruppo,  di  accertamenti,
controlli ed esame  di  atti  e  documentazione  presso  la  societa'
controllata interessata. 
  5. Se e' oggetto di un controllo della qualita'  o  di  un'indagine
riguardante la revisione legale del bilancio consolidato di un gruppo
di imprese, il revisore del gruppo  rende  disponibile  all'autorita'
competente, laddove richiesta, la documentazione pertinente  da  egli
stesso conservata sul lavoro di revisione svolto dai revisori, enti o
imprese di revisione di un paese terzo, ai fini della  revisione  del
gruppo, comprese tutte le relative carte di lavoro. 
  6. L'autorita' competente puo' chiedere alle  autorita'  competenti
interessate  degli  Stati  membri  documentazione  supplementare  sul
lavoro di revisione svolto da revisori legali o imprese di  revisione
contabile ai fini della revisione del gruppo, a  norma  dell'articolo
33. Qualora la revisione di un'impresa controllante o  di  un'impresa
controllata di un gruppo di imprese sia  effettuata  da  uno  o  piu'
revisori o enti di revisione contabile di un Paese terzo, l'autorita'
competente puo' chiedere alle autorita'  competenti  interessate  del
Paese terzo, documentazione supplementare  sul  lavoro  di  revisione
svolto dai revisori o dagli enti di  revisione  contabile  del  Paese
terzo conformemente agli accordi di cooperazione di cui  all'articolo
36. 
  7. In deroga al comma 6, secondo periodo, qualora la  revisione  di
un'impresa controllante o di un'impresa controllata di un  gruppo  di
imprese sia effettuata da uno o piu' revisori  o  enti  di  revisione
contabile di un Paese terzo che non ha alcun accordo di  cooperazione
ai sensi dell'articolo  36,  il  revisore  del  gruppo  ha  anche  la
responsabilita' di garantire, se  richiesto,  che  la  documentazione
supplementare sul lavoro di revisione svolto da tali revisori o  enti
di revisione contabile del Paese terzo, comprese le carte  di  lavoro
pertinenti  ai  fini  della  revisione  dei  conti  del  gruppo,  sia
debitamente consegnata. Per garantire tale consegna, il revisore  del
gruppo conserva una copia di detta documentazione o, in  alternativa,
concorda con i revisori o gli enti di revisione contabile  del  Paese
terzo che potra' avere un accesso libero e illimitato, su  richiesta,
a tale documentazione, ovvero adotta ogni altra  misura  appropriata.
Se non e' possibile effettuare la trasmissione delle carte di  lavoro
da un Paese terzo al revisore del gruppo per motivi giuridici o altri
motivi, la documentazione conservata dal revisore del gruppo  include
la prova che egli ha adottato le misure appropriate per avere accesso
alla documentazione di revisione e, nel caso di ostacoli  diversi  da
quelli  giuridici  derivanti  dalla   normativa   del   Paese   terzo
interessato, la prova a sostegno dell'esistenza di tali ostacoli.».