Art. 14 
 
                        Principi di revisione 
 
  1. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Principi di revisione).  -  1.  La  revisione  legale  e'
svolta  in  conformita'  ai  principi  di  revisione   internazionali
adottati  dalla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo   26,
paragrafo  3,  della  direttiva  2006/43/CE,  come  modificata  dalla
direttiva 2014/56/UE. 
  2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte  della
Commissione europea, la revisione legale e' svolta in conformita'  ai
principi di  revisione  elaborati,  tenendo  conto  dei  principi  di
revisione internazionali,  da  associazioni  e  ordini  professionali
congiuntamente al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  alla
Consob e  adottati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob. A tal fine, il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le  associazioni
professionali interessati, finalizzata a  definire  le  modalita'  di
elaborazione dei principi. 
  3. In vigenza dei principi di revisione internazionali adottati  ai
sensi  del  comma  1,  possono   essere   stabilite   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Consob,  procedure  o
obblighi  di  revisione  supplementari,  nella  misura  necessaria  a
conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci, attraverso  la
procedura di cui al comma 2.».