Art. 16 
 
Conferimento, revoca  e  dimissioni  dall'incarico,  risoluzione  del
                              contratto 
 
  1. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  13  (Conferimento,  revoca   e   dimissioni   dall'incarico,
risoluzione del contratto). - 1. Salvo quanto disposto  dall'articolo
2328, secondo comma, numero 11), del codice civile e  fermo  restando
che i conferimenti degli incarichi da  parte  di  enti  di  interesse
pubblico sono disciplinati dall'articolo 17, comma  1,  del  presente
decreto e dall'articolo 16 del Regolamento europeo,  l'assemblea,  su
proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico  di
revisione legale e determina il corrispettivo spettante  al  revisore
legale o alla  societa'  di  revisione  legale  per  l'intera  durata
dell'incarico e gli  eventuali  criteri  per  l'adeguamento  di  tale
corrispettivo durante l'incarico. 
  2. Ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1,  del
presente decreto  l'incarico  ha  la  durata  di  tre  esercizi,  con
scadenza alla data dell'assemblea convocata  per  l'approvazione  del
bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. 
  2-bis. E' vietata qualsiasi clausola  contrattuale  che  limiti  la
scelta del revisore legale o della societa' di  revisione  legale  da
parte dell'assemblea a determinate categorie o  elenchi  di  revisori
legali o societa' di revisione legale  e,  qualora  prevista,  e'  da
ritenersi nulla e priva di effetti. 
  3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito  l'organo  di  controllo,
quando  ricorra  una  giusta  causa,  provvedendo  contestualmente  a
conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad  altra  societa'
di revisione legale secondo le modalita'  di  cui  al  comma  1.  Non
costituisce giusta causa di  revoca  la  divergenza  di  opinioni  in
merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione. 
  4. Il revisore legale o la societa' di revisione legale  incaricati
della revisione legale possono  dimettersi  dall'incarico,  salvo  il
risarcimento del danno, nei casi e  con  le  modalita'  definiti  con
regolamento dal Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Consob. In ogni caso, le dimissioni devono essere poste in essere  in
tempi e modi tali da consentire alla societa' sottoposta a  revisione
di  provvedere  altrimenti,  salvo  il  caso  d'impedimento  grave  e
comprovato del revisore o della  societa'  di  revisione  legale.  Il
medesimo regolamento definisce i casi e  le  modalita'  in  cui  puo'
risolversi consensualmente o per giusta causa  il  contratto  con  il
quale e' conferito l'incarico di revisione legale. 
  5. Nei casi di cui al comma 4 la societa'  sottoposta  a  revisione
legale provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico. 
  6. In caso di dimissioni o risoluzione consensuale  del  contratto,
le funzioni di revisione legale continuano a  essere  esercitate  dal
medesimo revisore legale o societa' di revisione legale fino a quando
la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non  e'  divenuta
efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data delle  dimissioni
o della risoluzione del contratto. 
  7. La societa' sottoposta a revisione ed il revisore  legale  o  la
societa' di revisione legale informano tempestivamente  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e, per  la  revisione  legale  relativa
agli enti di interesse pubblico  e  agli  enti  sottoposti  a  regime
intermedio, la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o  alla
risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate  spiegazioni
in ordine alle ragioni che le hanno determinate. 
  8. Alle deliberazioni di nomina e di revoca adottate dall'assemblea
delle societa' in accomandita per azioni si applica  l'articolo  2459
del codice civile. 
  9. In caso di revisione legale di un ente di interesse pubblico  di
cui all'articolo 16, gli azionisti di tale  ente,  che  rappresentino
almeno il 5 per cento del capitale sociale, o l'organo di  controllo,
o la Consob hanno la facolta' di adire il  Tribunale  civile  per  la
revoca  del  revisore  o  della  societa'  di  revisione  legale  ove
ricorrano giustificati motivi.».