Art. 17 
 
  Relazione di revisione e giudizio sul bilancio e responsabilita' 
 
  1. Gli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 14 (Relazione di revisione e giudizio sul bilancio). - 1.  Il
revisore legale o la  societa'  di  revisione  legale  incaricati  di
effettuare la revisione legale dei conti: 
    a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul  bilancio  di
esercizio e sul bilancio consolidato, ove  redatto  ed  illustrano  i
risultati della revisione legale; 
    b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare  tenuta  della
contabilita' sociale e la corretta rilevazione dei fatti di  gestione
nelle scritture contabili. 
  2. La relazione, redatta in conformita' ai principi di revisione di
cui all'articolo 11, comprende: 
    a) un  paragrafo  introduttivo  che  identifica  il  bilancio  di
esercizio o consolidato sottoposto a revisione  legale  e  il  quadro
normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione; 
    b) una descrizione della portata della  revisione  legale  svolta
con l'indicazione dei principi di revisione osservati; 
    c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se  questo  e'
conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
e il risultato economico dell'esercizio; 
    d) eventuali richiami di informativa che  il  revisore  sottopone
all'attenzione  dei  destinatari  del  bilancio,   senza   che   essi
costituiscano rilievi; 
    e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione  con
il bilancio e sulla sua conformita' alle norme di legge. Il  giudizio
contiene altresi'  una  dichiarazione  rilasciata  sulla  base  delle
conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo  contesto
acquisite  nel  corso  dell'attivita'  di  revisione  legale,   circa
l'eventuale identificazione di errori significativi  nella  relazione
sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni  sulla  natura
di tali errori; 
    f)  una  dichiarazione  su  eventuali  incertezze   significative
relative a eventi o a  circostanze  che  potrebbero  sollevare  dubbi
significativi sulla capacita' della societa' sottoposta  a  revisione
di mantenere la continuita' aziendale; 
    g) l'indicazione della sede del revisore legale o della  societa'
di revisione legale. 
  3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con
rilievi,  un  giudizio  negativo  o  rilasci  una  dichiarazione   di
impossibilita'  di  esprimere  un  giudizio,  la  relazione  illustra
analiticamente i motivi della decisione. 
  3-bis. Qualora la revisione legale sia  stata  effettuata  da  piu'
revisori legali o piu' societa' di revisione legale, essi raggiungono
un  accordo  sui  risultati  della  revisione  legale  dei  conti   e
presentano  una  relazione  e  un  giudizio  congiunti.  In  caso  di
disaccordo, ogni revisore legale o societa' di revisione presenta  il
proprio  giudizio  in  un  paragrafo  distinto  della  relazione   di
revisione, indicando i motivi del disaccordo. 
  4.  La  relazione  e'  datata  e  sottoscritta   dal   responsabile
dell'incarico. Quando  la  revisione  legale  e'  effettuata  da  una
societa'  di  revisione,  la  relazione  reca  almeno  la  firma  dei
responsabili della revisione che effettuano la  revisione  per  conto
della  societa'  medesima.  Qualora  l'incarico  sia  stato  affidato
congiuntamente a piu' revisori legali, la relazione di  revisione  e'
firmata da tutti i responsabili dell'incarico. 
  5. Si osservano i termini e le modalita' di deposito  di  cui  agli
articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del  codice  civile.
Si osservano i termini  e  le  modalita'  di  deposito  di  cui  agli
articoli 2429, terzo comma, e 2435, primo comma, del  codice  civile,
salvo quanto disposto dall'articolo 154-ter del TUF. 
  6. I soggetti incaricati della revisione legale  hanno  diritto  ad
ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attivita'
di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed
esame di atti e documentazione. 
  7. La relazione del revisore legale o della societa'  di  revisione
legale sul bilancio consolidato deve rispettare i requisiti di cui ai
commi da 2 a 4. Nel  giudicare  la  coerenza  della  relazione  sulla
gestione con il bilancio, come prescritto dal comma 2, lettera e), il
revisore legale o la societa'  di  revisione  legale  considerano  il
bilancio consolidato e la relazione consolidata sulla gestione. 
  Art. 15 (Responsabilita'). - 1. I revisori legali e le societa'  di
revisione  legale  rispondono  in  solido  tra   loro   e   con   gli
amministratori  nei  confronti  della  societa'  che   ha   conferito
l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni
derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra
i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo
effettivo al danno cagionato. 
  2.  Il  responsabile  dell'incarico  ed  i  dipendenti  che   hanno
collaborato all'attivita' di revisione contabile  sono  responsabili,
in solido tra loro, e con la societa'  di  revisione  legale,  per  i
danni conseguenti da propri inadempimenti o  da  fatti  illeciti  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati. Essi sono  responsabili  entro  i  limiti  del
proprio contributo effettivo al danno cagionato. 
  3. L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili ai sensi
del presente articolo si prescrive nel termine di cinque  anni  dalla
data  della  relazione  di  revisione  sul  bilancio  d'esercizio   o
consolidato emessa al termine  dell'attivita'  di  revisione  cui  si
riferisce l'azione di risarcimento.».